TOSAP concessionari autostradali: la Cassazione conferma l’obbligo per viadotti e sottopassi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di tributi locali: la TOSAP per i concessionari autostradali è dovuta anche per l’occupazione del soprassuolo pubblico con viadotti e sottopassi. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, specificando che né le autorizzazioni pubbliche né la finalità dell’opera possono escludere il pagamento della tassa. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I fatti di causa
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per la TOSAP, emesso da un Comune nei confronti di una società concessionaria per la gestione di una tratta autostradale. L’imposta era richiesta per l’occupazione dello spazio aereo sovrastante alcune strade comunali, avvenuta tramite la costruzione di ponti e viadotti. La società concessionaria sosteneva che tali opere, realizzate per un interesse pubblico e in base a specifiche autorizzazioni, non rientrassero nel presupposto impositivo della TOSAP. Dopo un esito favorevole in appello, il Comune ha presentato ricorso in Cassazione.
La questione giuridica e la debenza della TOSAP
Il quesito al centro del dibattito era duplice. In primo luogo, si trattava di stabilire se la costruzione di viadotti e sottopassi costituisse un’effettiva “occupazione di suolo pubblico” tassabile ai fini TOSAP. In secondo luogo, bisognava chiarire se l’esenzione prevista dalla legge a favore dello Stato potesse essere estesa anche alla società concessionaria che, pur gestendo un’opera pubblica, è un soggetto di diritto privato che agisce per scopi di lucro.
L’orientamento della Cassazione sulla TOSAP per i concessionari autostradali
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza d’appello e confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. I giudici hanno affermato, senza mezzi termini, che la tassa è dovuta. La decisione si basa su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con la giurisprudenza precedente.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base dei seguenti principi:
- Il presupposto oggettivo del tributo: Il fondamento della TOSAP, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 507/1993, risiede nell’effettiva sottrazione di uno spazio pubblico (suolo, sottosuolo o soprassuolo) al suo uso collettivo. Qualsiasi occupazione che limiti la fruibilità pubblica dell’area, indipendentemente dal fatto che sia autorizzata o meno, fa sorgere l’obbligo tributario. I viadotti e i sottopassi, occupando stabilmente il soprassuolo comunale, rientrano a pieno titolo in questa definizione.
- L’irrilevanza del titolo autorizzativo e della finalità pubblica: La Corte ha sottolineato che la natura dell’autorizzazione (concessione statale) e lo scopo di pubblica utilità dell’autostrada non sono elementi idonei a escludere l’applicazione della tassa. Il tributo ha natura patrimoniale e compensa l’ente locale per il sacrificio imposto alla collettività a causa dell’occupazione. L’occupazione è posta in essere dalla società concessionaria nell’esercizio della propria attività d’impresa, un soggetto diverso dall’ente proprietario del bene (il Comune).
- La non applicabilità dell’esenzione statale: L’art. 49 del D.Lgs. 507/1993 prevede un’esenzione dal pagamento della TOSAP per lo Stato. Tuttavia, la Corte ha ribadito che questa esenzione ha carattere soggettivo e non può essere estesa per analogia. La società concessionaria è un soggetto giuridico distinto dallo Stato; essa realizza e gestisce l’opera in regime di autonomia imprenditoriale, traendone un vantaggio economico. Di conseguenza, è la società stessa, e non lo Stato, il soggetto passivo del tributo e non può beneficiare dell’esenzione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che i TOSAP concessionari autostradali sono tenuti al versamento della tassa per tutte le opere, inclusi viadotti e sottopassi, che insistono su aree pubbliche comunali o provinciali. La decisione rafforza l’autonomia impositiva degli enti locali e chiarisce che l’interesse pubblico di un’infrastruttura non esonera il gestore privato dagli obblighi fiscali verso le comunità locali il cui territorio viene utilizzato. Per gli operatori del settore, ciò significa dover includere stabilmente la TOSAP tra i costi di gestione delle infrastrutture, senza poter fare affidamento su esenzioni non espressamente previste per loro dalla legge.
Un’azienda concessionaria di autostrade deve pagare la TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico con viadotti e sottopassi?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la società concessionaria è tenuta al pagamento della TOSAP perché l’occupazione di spazi pubblici, anche sovrastanti o sottostanti, costituisce il presupposto per l’applicazione del tributo, indipendentemente dalla finalità dell’opera.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si applica anche alle società concessionarie che gestiscono un’opera pubblica?
No. La Corte ha chiarito che l’esenzione ha natura soggettiva e spetta solo allo Stato. La società concessionaria, che agisce in autonomia e per un proprio interesse economico, non può beneficiare di tale esenzione, anche se l’opera è di proprietà statale.
Il fatto che un’opera sia stata realizzata in base a specifiche autorizzazioni pubbliche esclude il pagamento della TOSAP?
No, la debenza del tributo prescinde dalla natura del titolo autorizzativo. Il principio fondamentale è che la tassa sorge ogni qualvolta vi sia un’effettiva sottrazione di spazi ed aree pubbliche all’uso collettivo.