Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante precisazione sui requisiti del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, stabilendo che la condotta offensiva non è penalmente rilevante se avviene in assenza di persone estranee ai fatti. Questa decisione sottolinea come, per la configurabilità del reato, non sia sufficiente l’offesa rivolta agli agenti, ma sia necessaria la presenza di terzi che assistano alla scena.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per i reati di ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale. L’imputato, secondo l’accusa, aveva offeso l’onore e il prestigio di due agenti delle forze dell’ordine durante un intervento.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali: uno relativo alla sussistenza del reato di ricettazione e l’altro riguardante la violazione del principio del bis in idem per il reato di oltraggio.
La Valutazione dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla ricettazione. I giudici hanno evidenziato come le doglianze fossero state formulate per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della cosiddetta “catena devolutiva” che impone di sollevare le questioni nei gradi di merito. Il motivo è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato, poiché l’origine illecita dei beni era stata ampiamente provata.
Ben diversa è stata la sorte del secondo motivo. Ancor prima di analizzare la questione del bis in idem, la Corte ha deciso di esaminare d’ufficio la sussistenza stessa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
L’Analisi della Cassazione sul Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Il punto cruciale della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 341 bis del codice penale. Questa norma richiede, per la configurabilità del reato, che l’offesa avvenga “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone”.
Nel caso specifico, le uniche persone presenti al momento dell’offesa erano i due pubblici ufficiali che stavano conducendo l’intervento e che erano essi stessi l’oggetto delle frasi oltraggiose. Secondo la Corte, questa circostanza è decisiva per escludere il reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il requisito della “presenza di più persone” deve essere integrato da soggetti estranei all’azione pubblica in corso. La giurisprudenza consolidata, richiamata nella sentenza, specifica che non possono essere computati nel novero delle “più persone” i soggetti che assistono all’offesa nello svolgimento delle loro stesse funzioni. In altre parole, le persone presenti devono essere “civili” o, se pubblici ufficiali, devono trovarsi lì per motivi diversi da quelli per cui agisce l’agente offeso.
L’offesa, per essere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 341 bis c.p., deve avere una platea, un pubblico che ne percepisca la portata lesiva per il prestigio della pubblica amministrazione. Quando gli unici presenti sono gli agenti stessi, viene a mancare questo elemento essenziale della fattispecie. Di conseguenza, il fatto, per come si è verificato, non costituisce reato.
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, perché il fatto non sussiste. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la ricettazione, rendendo definitiva l’affermazione di responsabilità per tale capo d’imputazione.
La causa è stata rinviata ad un’altra sezione della Corte d’Appello per la sola rideterminazione della pena relativa al reato di ricettazione. Questa pronuncia ribadisce con forza un principio garantista: per integrare il reato di oltraggio, l’offesa deve avvenire di fronte a una pluralità di persone che non siano i pubblici ufficiali coinvolti nell’intervento.
Quando si configura il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato si configura quando un soggetto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio o a causa delle sue funzioni.
Gli agenti di polizia offesi contano come “più persone” ai fini del reato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i pubblici ufficiali oggetto dell’offesa e coinvolti nello stesso intervento non possono essere computati nel requisito della “presenza di più persone”. Tale requisito è soddisfatto solo dalla presenza di civili o di altre persone estranee a quell’specifico contesto operativo.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
Generalmente no. Secondo il principio della “catena devolutiva”, i motivi di ricorso per Cassazione devono vertere su questioni già sollevate e decise nei precedenti gradi di giudizio. Introdurre un argomento completamente nuovo (un “novum”) in sede di legittimità rende il motivo inammissibile.