Reclamo Archiviazione: La Cassazione Conferma la Non Impugnabilità dell’Ordinanza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36054/2024, ha affrontato un’importante questione procedurale riguardante il reclamo archiviazione. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo avverso un provvedimento di archiviazione non è ricorribile per cassazione. Questa regola rimane valida anche quando la parte lesa lamenta una violazione del diritto al contraddittorio, come la mancata celebrazione dell’udienza in camera di consiglio. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dall’Opposizione all’Archiviazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un procedimento penale per i reati di violenza privata e minaccia. A seguito della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, le persone offese avevano presentato un atto di opposizione. Ciononostante, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Pisa aveva emesso un decreto di archiviazione senza fissare la prevista udienza in camera di consiglio, ritenendo l’opposizione inammissibile.
Contro tale decreto, le persone offese proponevano reclamo al Tribunale, il quale, tuttavia, lo rigettava. Non arrendendosi, le parti proponevano ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, denunciando principalmente l’erronea applicazione della legge processuale e la violazione del diritto al contraddittorio, proprio a causa della mancata udienza davanti al G.I.P.
La Questione Giuridica sul Reclamo Archiviazione
Il nucleo della questione sottoposta alla Suprema Corte era se fosse ammissibile un ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sul reclamo avverso un provvedimento di archiviazione. La difesa dei ricorrenti sosteneva che la violazione di una norma fondamentale come quella sul contraddittorio dovesse sempre consentire l’accesso al massimo grado di giudizio.
Dall’altra parte, la difesa dell’imputata e la Procura Generale presso la Cassazione ne sostenevano l’inammissibilità, basandosi sulla chiara dizione normativa che definisce tale ordinanza come “non impugnabile”.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento.
La Regola della Non Impugnabilità
Il punto centrale della decisione risiede nell’articolo 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il Tribunale, in caso di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione, decide con “ordinanza non impugnabile”. Secondo la Corte, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, sancito dall’art. 568 c.p.p., impone di escludere la possibilità di ricorrere in Cassazione se non espressamente previsto dalla legge. L’assenza di deroghe a questa disposizione rende il ricorso geneticamente inammissibile.
La Violazione del Contraddittorio non Apre la Via alla Cassazione
La Corte ha specificato che questa regola di inammissibilità vale anche quando, come nel caso di specie, si lamenti la violazione del diritto al contraddittorio. Sebbene il G.I.P. abbia omesso di celebrare l’udienza camerale, questa presunta violazione non è sufficiente a superare il divieto di impugnazione stabilito dalla legge. La previsione di non impugnabilità è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali.
L’Esistenza di un Rimedio Alternativo
Cruciale è il passaggio in cui la Corte chiarisce che la persona offesa non rimane priva di tutela. Sebbene il ricorso per cassazione sia precluso, l’ordinamento offre un altro strumento: la richiesta di revoca del provvedimento di archiviazione. Le parti possono rivolgersi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, deducendo il vizio procedurale (la mancata udienza) e chiedendone, appunto, la revoca. Questo rimedio, pur non essendo un’impugnazione, è idoneo a tutelare i diritti della parte, poiché una decisione in materia di archiviazione non acquista mai carattere di irrevocabilità.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la sentenza conferma la natura definitiva dell’ordinanza che decide sul reclamo archiviazione. Qualsiasi tentativo di impugnarla in Cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per i ricorrenti, ciò ha comportato non solo la fine del procedimento ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per aver promosso un ricorso palesemente inammissibile. La lezione pratica è chiara: di fronte a un’archiviazione ritenuta ingiusta e decisa senza la dovuta udienza, la strada da percorrere non è quella del ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo, bensì quella, interna al procedimento, della richiesta di revoca del provvedimento viziato.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale che decide su un reclamo avverso un provvedimento di archiviazione?
No, l’art. 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce espressamente che tale ordinanza è “non impugnabile”, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile.
Questa regola vale anche se si lamenta che il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) non ha fissato l’udienza dopo l’opposizione all’archiviazione, violando il diritto al contraddittorio?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’inammissibilità del ricorso sussiste anche quando si denuncia la violazione del diritto al contraddittorio. Il principio di non impugnabilità è considerato prevalente.
Se il ricorso in Cassazione non è ammesso, la persona offesa rimane senza tutele contro un’archiviazione decisa senza udienza?
No. Secondo la sentenza, la persona offesa non è priva di tutela. Può presentare un’istanza di revoca del provvedimento di archiviazione allo stesso giudice che lo ha emesso, proprio sulla base del mancato rispetto del contraddittorio.