La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza che rigettava un reclamo archiviazione. La Corte ha stabilito che, per legge, tale ordinanza non è impugnabile, neanche in caso di presunte violazioni procedurali. L'unico rimedio per la parte offesa è la richiesta di revoca al medesimo giudice.
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