Principio di competenza: quando è legittimo stornare i ricavi contestati?
Il principio di competenza è uno dei pilastri del diritto tributario italiano per la determinazione del reddito d’impresa. Esso stabilisce che i componenti positivi e negativi di reddito concorrono alla sua formazione nell’esercizio in cui diventano certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare. Ma cosa succede quando un ricavo, regolarmente fatturato, viene contestato dal cliente? È possibile annullarlo contabilmente e fiscalmente nello stesso anno? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29555 del 15 novembre 2024, fornisce un’importante chiave di lettura, distinguendo nettamente la disciplina delle imposte dirette da quella dell’IVA.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore delle costruzioni emetteva due fatture nei confronti di una società committente per lavori edili eseguiti. La committente, tuttavia, contestava gli importi: una fattura veniva contestata integralmente e l’altra solo parzialmente. A fronte di tale contestazione, la società di costruzioni, alla chiusura dell’esercizio fiscale 2014, registrava in contabilità delle “note di credito da emettere” per l’importo totale contestato, stornando di fatto i relativi ricavi dal bilancio.
L’Agenzia delle Entrate, in seguito a un controllo, emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini Ires e Irap, i ricavi stornati. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’operazione era illegittima in quanto non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 26 del d.P.R. 633/72 (legge IVA) per l’emissione di note di credito, presupposti che sarebbero maturati solo nel 2017, con la sentenza del Tribunale che aveva definito la controversia tra le due società.
La Commissione tributaria regionale accoglieva la tesi dell’Agenzia, confermando la ripresa fiscale. La società contribuente, ritenendo errata l’applicazione della normativa IVA a una questione di imposte dirette, proponeva ricorso per cassazione.
L’errata applicazione della normativa IVA secondo il principio di competenza
La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della società, cassando la sentenza d’appello. L’errore fondamentale del giudice di merito, secondo la Suprema Corte, è stato quello di valutare la legittimità dello storno dei ricavi sulla base della normativa IVA (art. 26 del d.P.R. 633/72) anziché sulla base delle norme che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette, in particolare l’art. 109 del TUIR (d.P.R. 917/86).
I giudici di legittimità hanno ribadito che la disciplina delle variazioni IVA è specifica per tale imposta e non può essere estesa automaticamente alla determinazione del reddito Ires e Irap. Per queste ultime, vige il principio di competenza, il quale impone di considerare costi e ricavi nell’esercizio in cui la loro esistenza è certa e il loro ammontare è determinabile in modo oggettivo.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la contestazione delle fatture da parte della società committente, avvenuta nello stesso anno 2014, aveva reso i relativi ricavi incerti sia nell’esistenza che nell’ammontare. Di conseguenza, era venuto meno uno dei requisiti fondamentali previsti dal principio di competenza per la tassazione di un componente positivo di reddito.
La registrazione delle “note di credito da emettere” non era altro che la corretta imputazione a conto economico di un componente negativo (assimilabile a una sopravvenienza passiva) volto a rettificare un ricavo la cui certezza era venuta meno. L’operazione contabile, pertanto, era pienamente legittima ai fini delle imposte dirette.
La Corte ha chiarito che il dovere di conteggiare i componenti di reddito nell’anno di riferimento si arresta di fronte a ricavi e costi che non sono ancora noti nell’ammontare o la cui esistenza è dubbia. La contestazione ha proprio l’effetto di rendere incerto il ricavo, giustificandone la rettifica nello stesso esercizio per rispettare il principio di competenza. Attendere l’esito del giudizio civile, come preteso dall’Agenzia delle Entrate, avrebbe significato violare tale principio, tassando nell’anno 2014 un ricavo che, in quell’anno, non era più né certo né determinato.
Le Conclusioni
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione traccia una linea netta tra la disciplina IVA e quella delle imposte dirette. Per la determinazione del reddito d’impresa, la legittimità della rettifica di un ricavo a seguito di contestazione deve essere valutata esclusivamente alla luce del principio di competenza sancito dall’art. 109 del TUIR. Se la contestazione è tale da rendere il ricavo incerto nell’esistenza o nell’ammontare, il contribuente ha il diritto (e il dovere) di rettificarlo nello stesso esercizio, senza dover attendere la definizione di una controversia giudiziaria. Questa decisione offre un importante strumento di tutela per le imprese che si trovano a gestire crediti contestati, garantendo una tassazione più aderente alla reale sostanza economica delle operazioni.
È possibile stornare un ricavo nell’anno di competenza se un cliente contesta la fattura?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se la contestazione rende il ricavo incerto nella sua esistenza o nel suo ammontare, è corretto stornarlo (o registrarne la riduzione) nello stesso esercizio fiscale in cui è stato rilevato, in applicazione del principio di competenza per le imposte dirette.
La normativa IVA sulle note di credito (art. 26 d.P.R. 633/72) si applica anche ai fini delle imposte dirette come Ires e Irap?
No. La Corte ha chiarito che la normativa prevista per le variazioni ai fini IVA non è pertinente per determinare la competenza dei componenti di reddito ai fini delle imposte dirette. Per Ires e Irap, la regola da seguire è quella del principio di competenza stabilito dall’art. 109 del TUIR.
Quando un componente di reddito si considera ‘certo’ ai fini del principio di competenza?
Un componente di reddito si considera ‘certo’ quando la sua esistenza non è dubbia e il suo ammontare è determinabile in modo oggettivo. Una contestazione formale da parte del debitore può far venire meno il requisito della certezza, giustificando la non concorrenza del ricavo alla formazione del reddito imponibile per quell’esercizio.