Recidiva reiterata: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 41464/2024) offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione in materia di recidiva reiterata. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché il motivo di contestazione non era stato precedentemente sollevato in appello. Questa pronuncia ribadisce principi procedurali fondamentali e si sofferma sulla compatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, specificamente 181 grammi di crack e 2.8 grammi di cocaina. La pena era stata determinata tenendo conto delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e applicando la diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato.
Il Ricorso: la contestazione sulla recidiva reiterata
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge e la carenza di motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata. La difesa sosteneva che tutte le precedenti condanne a carico dell’imputato erano state unificate in sede esecutiva sotto il vincolo della continuazione (ex art. 671 c.p.p.).
Secondo la tesi difensiva, esisterebbe un’assoluta incompatibilità tra l’istituto della continuazione e quello della recidiva. Se più reati sono frutto di un medesimo disegno criminoso (continuazione), non potrebbero al contempo essere sintomo di una speciale proclività a delinquere (recidiva), che presuppone la commissione di reati in piena autonomia l’uno dall’altro.
La Decisione della Corte: perché la recidiva reiterata è confermata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: una di carattere procedurale e una di merito.
Motivo non dedotto in appello
In primo luogo, la Corte ha rilevato che la specifica questione dell’incompatibilità tra recidiva e continuazione non era stata sollevata nei motivi di appello. In quella sede, la difesa si era limitata a chiedere l’esclusione della recidiva per assenza di “particolare pericolosità sociale”.
La legge processuale (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.) stabilisce chiaramente che non possono essere presentate in Cassazione questioni nuove, non sottoposte al giudice d’appello. Questa regola serve a evitare che si possa deliberatamente omettere un motivo in appello per poi lamentare un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado davanti alla Cassazione.
Infondatezza nel merito e il rapporto tra recidiva e continuazione
Anche se il motivo fosse stato ammissibile, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa (sent. Melfitano, 2011) non era pertinente, poiché si riferiva a un caso in cui il nuovo reato era stato giudizialmente posto in continuazione con uno precedente. Nel caso di specie, invece, le precedenti condanne rappresentavano solo il presupposto storico per la contestazione della recidiva reiterata in un giudizio autonomo.
La Corte ha inoltre ricordato che l’orientamento secondo cui recidiva e continuazione sarebbero incompatibili è del tutto minoritario. La giurisprudenza consolidata, a partire da una sentenza delle Sezioni Unite (sent. Zucca, 1996), afferma la piena compatibilità tra i due istituti. Pertanto, è corretto applicare prima l’aumento di pena per la recidiva sul reato base e, successivamente, quello per la continuazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un doppio binario. Sul piano procedurale, viene riaffermato il principio della devoluzione, secondo cui il giudice di legittimità può pronunciarsi solo sulle questioni già devolute al giudice dell’impugnazione precedente. Introdurre motivi nuovi in Cassazione costituisce una strategia processuale non consentita.
Nel merito, la Corte smonta la tesi difensiva, chiarendo che la continuazione unifica i reati sotto il profilo sanzionatorio ma non ne elide la pluralità storica, che rimane il presupposto per valutare la pericolosità sociale dell’imputato ai fini della recidiva. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione adeguata e non superficiale sulla pericolosità dell’imputato, basandosi sulla sua capacità a delinquere (art. 133 c.p.) e valorizzando la condotta criminosa come “indicativa di una perdurante inclinazione al delitto”. L’onere di motivazione sul punto è stato quindi ritenuto pienamente soddisfatto.
Le Conclusioni
La sentenza consolida due principi fondamentali. Primo, i motivi di ricorso per cassazione devono essere una diretta conseguenza dei motivi già presentati in appello; non è possibile introdurre doglianze nuove. Secondo, la giurisprudenza maggioritaria considera pienamente compatibili gli istituti della recidiva reiterata e della continuazione. La decisione di applicare l’aggravante della recidiva rimane una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere adeguatamente motivata sulla base della concreta pericolosità sociale del reo, desumibile da tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale.
È possibile contestare in Cassazione l’applicazione della recidiva se il motivo specifico non è stato sollevato in appello?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il ricorso sarebbe altrimenti inammissibile.
La recidiva e la continuazione tra reati sono istituti tra loro incompatibili?
No. Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante e consolidato, richiamato nella sentenza, non esiste alcuna incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione. Pertanto, possono essere applicati entrambi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato in via equitativa dalla Corte.