Concordato in appello: quando la rinuncia ai motivi preclude il ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, ma i suoi confini e le conseguenze procedurali devono essere ben compresi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 40017 del 2024, offre un chiaro monito: i motivi di ricorso ai quali si rinuncia in appello non possono essere riproposti in sede di legittimità, neppure se attengono a questioni di costituzionalità. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di ricettazione, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per la rideterminazione della pena. La Corte di Appello, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., applicava la pena concordata di 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre a una multa di € 500,00.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando due questioni: l’omessa motivazione sulla richiesta di disapplicazione della recidiva (che era stata bilanciata con le attenuanti generiche) e l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, terzo comma, c.p. Si trattava, però, di motivi ai quali l’imputato aveva implicitamente rinunciato aderendo al concordato.
L’inammissibilità del ricorso con concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti generici e manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale del concordato in appello: l’accordo tra le parti implica la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli specificamente esclusi dall’accordo stesso. Nel caso di specie, l’accordo non faceva salve le doglianze sulla recidiva o sulla costituzionalità della norma.
La Cassazione ha chiarito che, una volta che si rinuncia a un motivo in fase di appello, questo non può essere riproposto nei gradi successivi di giudizio. La logica è quella di cristallizzare l’accordo e prevenire ricorsi dilatori o pretestuosi.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione su due pilastri principali.
In primo luogo, ha affermato che la doglianza sulla mancata disapplicazione della recidiva era infondata, poiché la rinuncia a tutti i motivi durante il concordato in appello esclude la possibilità di riproporli successivamente. L’accordo stesso limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli punti che non sono stati oggetto di rinuncia.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Ordinanza n. 50062/2023), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi rinunciati, inclusi quelli che sollevano questioni di legittimità costituzionale. L’unica eccezione è rappresentata dall’irrogazione di una pena illegale, circostanza non verificatasi nel caso in esame. L’accordo tra le parti, accettando la pena e il giudizio sulle circostanze, preclude ogni successiva discussione su tali punti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce la natura vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una rinuncia definitiva alla maggior parte dei motivi di impugnazione. La decisione della Cassazione non lascia spazio a ripensamenti: i motivi abbandonati in appello non possono essere recuperati in Cassazione. Come conseguenza della dichiarata inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi infondati.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di concordato in appello per motivi a cui si era rinunciato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso con cui si ripropongono motivi di impugnazione oggetto di rinuncia in sede di concordato in appello.
La rinuncia ai motivi nel concordato in appello riguarda anche le questioni di legittimità costituzionale?
Sì, secondo l’orientamento della Corte, l’accordo tra le parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia, inclusi quelli che sollevano questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena palesemente illegale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in € 3.000,00.