Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui imputato e pubblico ministero possono accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, una volta siglato l’accordo e pronunciata la sentenza, quali sono le possibilità di impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 39953/2025) fa luce sui confini molto stretti di tale possibilità, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Tale sentenza, emessa proprio in accoglimento di un concordato in appello, aveva rideterminato la pena per il reato di ricettazione, ritenendolo in continuazione con altri fatti giudicati in una precedente condanna. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato ha sollevato due motivi di ricorso: la presunta violazione di legge nella determinazione della pena (in riferimento all’art. 133 c.p.) e un vizio di motivazione riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del concordato in appello: l’accordo tra le parti comporta una sostanziale rinuncia a far valere determinate doglianze. Scegliendo la via del concordato, l’imputato accetta la pena concordata in cambio della chiusura del processo d’appello, limitando drasticamente le successive possibilità di impugnazione.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e circoscritti. Essi riguardano esclusivamente:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
- Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
I giudici hanno sottolineato come le lamentele relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle condizioni per un proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o i criteri di determinazione della pena (ex art. 133 c.p.), siano del tutto inammissibili. Tali questioni, infatti, vengono superate e assorbite dall’accordo stesso. L’unica eccezione in merito alla pena riguarda i casi di palese illegalità, come una sanzione che esce dai limiti previsti dalla legge o che è di tipo diverso da quello consentito, ipotesi non riscontrate nel caso in esame.
Le Conclusioni
La decisione riafferma l’importanza e la natura vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di un riesame completo della propria posizione con la certezza di una pena concordata. Qualsiasi tentativo di riaprire la discussione su aspetti coperti dall’accordo, come la commisurazione della pena, sarà destinato all’insuccesso in sede di legittimità. Come conseguenza della declaratoria di inammissibilità e ravvisando una colpa nella proposizione del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a ulteriore monito dell’infondatezza dell’impugnazione.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero molto limitato di motivi, legati a vizi dell’accordo (formazione della volontà, consenso del P.M.) o a una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Quali motivi non possono essere usati per ricorrere contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Non si possono sollevare questioni relative a motivi che si considerano rinunciati con l’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.) o la presunta erronea determinazione della pena (art. 133 c.p.), a meno che la pena applicata non sia illegale.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.