Atto abnorme GUP: cosa succede quando il giudice fa regredire il processo?
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: l’atto abnorme GUP. Questo concetto, apparentemente tecnico, ha implicazioni pratiche fondamentali per la corretta progressione del processo e la tutela dei diritti. La decisione analizza il caso di un Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) che, dopo aver modificato l’accusa, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, provocando un blocco procedurale. Vediamo nel dettaglio i fatti e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui gli imputati erano accusati di un reato che prevede obbligatoriamente lo svolgimento dell’udienza preliminare. Durante tale udienza, il G.U.P. ha ritenuto che i fatti dovessero essere qualificati diversamente, ovvero come un reato meno grave per il quale la legge prevede la citazione diretta a giudizio, un rito che salta proprio l’udienza preliminare.
A fronte di questa riqualificazione, il giudice, invece di procedere con una sentenza di non luogo a procedere o con un decreto di rinvio a giudizio per il reato riqualificato, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. L’obiettivo era consentire a quest’ultimo di procedere con la citazione diretta. Il Pubblico Ministero ha impugnato questa ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che si trattasse di un atto abnorme, in quanto aveva creato una stasi e un’indebita regressione del procedimento.
La questione dell’atto abnorme GUP e la riqualificazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l’ordinanza del G.U.P. Il provvedimento è stato classificato come affetto da “abnormità funzionale”. Questo vizio si manifesta quando un atto, pur rientrando formalmente nei poteri del giudice, viene utilizzato in modo tale da deviare dallo scopo per cui è stato previsto, alterando la sequenza logica e cronologica del processo.
Il G.U.P., pur avendo il potere di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto, non può utilizzare questo potere per far regredire il procedimento a una fase precedente. Una volta che il processo è giunto all’udienza preliminare, deve concludersi con una delle decisioni tipiche previste dalla legge: il rinvio a giudizio o la sentenza di non luogo a procedere.
Il ruolo della Riforma Cartabia
La sentenza evidenzia come la recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) abbia rafforzato questo principio. L’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, del codice di procedura penale ha codificato una procedura specifica che il G.U.P. deve seguire se ritiene che l’imputazione non sia corretta: deve invitare il Pubblico Ministero a modificare l’accusa. Solo se il PM non adempie, il giudice può restituire gli atti.
Nel caso di specie, il G.U.P. ha agito autonomamente, senza attivare il contraddittorio con le parti, determinando una situazione di stallo in cui al Pubblico Ministero veniva di fatto impedito di insistere sulla sua originaria imputazione. Questo comportamento, secondo la Corte, viola i principi di efficienza e ragionevole durata del processo.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il potere del G.U.P. di definire correttamente il fatto non può tradursi in una facoltà di disporre una regressione non consentita. L’ordinanza impugnata ha determinato uno “sviamento della funzione giurisdizionale”, perché ha riportato il procedimento a una fase anteriore, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Tale regressione è considerata “indebita” perché altera l'”ordo processus”, ovvero l’ordinato svolgimento degli atti processuali.
L’abnormità, in questo caso, non è strutturale (l’atto in sé non è estraneo al sistema), ma funzionale, perché l’esercizio del potere del giudice ha prodotto un effetto distorsivo: la stasi del procedimento. Il Pubblico Ministero si sarebbe trovato costretto a conformarsi alla nuova qualificazione, senza poter contestare la decisione del giudice, creando così un cortocircuito procedurale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che è abnorme, e quindi nullo, il provvedimento con cui il G.U.P., dopo aver riqualificato il reato in una fattispecie procedibile con citazione diretta, restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Questa decisione si pone in linea con l’orientamento consolidato che mira a preservare il principio di non regressione e a garantire la progressione del processo verso la sua definizione. Il G.U.P. deve esercitare i suoi poteri decisori all’interno delle opzioni che la legge gli offre al termine dell’udienza preliminare, assicurando certezza e fluidità all’iter processuale.
Che cos’è un atto abnorme nel processo penale?
È un provvedimento del giudice che, pur essendo formalmente previsto dalla legge, viene emesso in una situazione non consentita o in modo da deviare dal suo scopo tipico, causando un’alterazione della sequenza procedurale, come una stasi o un’indebita regressione del processo.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) può restituire gli atti al Pubblico Ministero dopo aver modificato l’accusa?
No. Secondo la sentenza, tale restituzione è illegittima e costituisce un atto abnorme. Se il G.U.P. riqualifica il fatto in un reato per cui è prevista la citazione diretta, deve comunque procedere a decidere con un rinvio a giudizio o una sentenza di non luogo a procedere, senza far regredire il processo.
Qual è la procedura corretta se il G.U.P. ritiene errata la qualificazione del reato?
Il G.U.P., in base alla normativa vigente (in particolare l’art. 423, comma 1-bis, c.p.p.), deve prima segnalare la sua diversa valutazione al Pubblico Ministero e invitarlo a modificare l’imputazione. Solo in caso di persistente inerzia del PM, e dopo aver sollecitato il contraddittorio tra le parti, la legge prevede meccanismi correttivi, ma non una restituzione autonoma e incondizionata degli atti come avvenuto nel caso di specie.