Reato Reddito di Cittadinanza: la Cassazione conferma, nessuna Abolitio Criminis
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato la complessa questione della successione di leggi in materia di reato reddito di cittadinanza. La pronuncia chiarisce che le false dichiarazioni rese per ottenere il beneficio prima della sua soppressione rimangono punibili, nonostante le modifiche normative. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto, confermata sia in primo grado che in appello, per il reato previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019. L’imputato era stato accusato di aver fornito, nel marzo 2019, dichiarazioni non veritiere riguardo al proprio reddito, patrimonio mobiliare e composizione del nucleo familiare, al fine di percepire indebitamente il Reddito di Cittadinanza.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la propria argomentazione su un unico, cruciale punto di diritto: l’avvenuta abolitio criminis del reato contestato.
La Tesi Difensiva: l’Abrogazione del Reato
La tesi del ricorrente si fondava sulla Legge n. 197/2022, che aveva disposto l’abrogazione, tra gli altri, dell’art. 7 del D.L. n. 4/2019, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2024. Secondo la difesa, questa abrogazione, sebbene differita, avrebbe dovuto produrre un effetto immediato ai sensi dell’art. 2 del codice penale, che sancisce il principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior). In assenza di una “ragionevole giustificazione” per il differimento al momento dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, l’effetto abolitivo avrebbe dovuto essere immediato, rendendo il fatto non più previsto dalla legge come reato.
La Successione delle Leggi in Materia di Reato Reddito di Cittadinanza
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale ricostruire la sequenza normativa:
- D.L. n. 4/2019: Introduce il Reddito di Cittadinanza e, all’art. 7, la relativa fattispecie penale per le false dichiarazioni.
- L. n. 197/2022: Prevede l’abrogazione dell’art. 7 a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- D.L. n. 48/2023: Interviene successivamente, stabilendo all’art. 13, comma 3, che per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019.
È proprio quest’ultimo intervento legislativo a rappresentare il fulcro della decisione della Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva, confermando la piena vigenza della norma incriminatrice per i fatti commessi durante il periodo di operatività del Reddito di Cittadinanza.
La Corte ha chiarito che il D.L. n. 48/2023 ha introdotto una disposizione transitoria di natura sostanziale, volta a “saldare il quadro normativo”. Questa norma ha esplicitamente escluso che l’abrogazione differita potesse avere effetti retroattivi favorevoli per i fatti commessi prima del 31 dicembre 2023. Si tratta di una scelta legislativa chiara, finalizzata a disciplinare in via transitoria gli effetti della successione di leggi.
I giudici hanno specificato che tale deroga al principio generale della lex mitior è pienamente legittima e ragionevole. La sua giustificazione risiede nella necessità di assicurare continuità alla tutela penale dell’erogazione del beneficio fino alla sua definitiva soppressione. In altre parole, il legislatore ha voluto evitare che, nel passaggio dal Reddito di Cittadinanza alle nuove misure di sostegno, si creasse un “vuoto normativo” che avrebbe lasciato impunite le condotte fraudolente passate. Tale norma di “salvataggio” è stata ritenuta rispettosa dei principi costituzionali e convenzionali.
Le Conclusioni
La Corte ha concluso che il reato reddito di cittadinanza non è stato oggetto di abolitio criminis. L’intervento del legislatore con il D.L. n. 48/2023 ha creato una disciplina transitoria che mantiene in vita la rilevanza penale delle condotte illecite commesse fino al 31 dicembre 2023. La condanna dell’imputato è stata quindi confermata. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
L’abrogazione della norma sul Reddito di Cittadinanza ha reso non più punibili le false dichiarazioni fatte in passato per ottenerlo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, grazie a una specifica norma transitoria (art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023), le sanzioni penali previste dalla vecchia normativa continuano ad applicarsi per tutti i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Perché la legge più favorevole al reo non è stata applicata in questo caso?
Non è stata applicata perché il legislatore è intervenuto con una norma transitoria che costituisce una deroga legittima e ragionevole al principio della retroattività della legge più favorevole. La ragione di tale deroga è stata individuata nella necessità di garantire la continuità della tutela penale fino alla completa soppressione del beneficio, evitando vuoti di tutela.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e quali sono le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.