Lieve Entità Stupefacenti: No al Beneficio con Droghe Diverse e Professionalità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33865 del 2024, torna a pronunciarsi sui criteri per l’applicazione della fattispecie di lieve entità stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La decisione chiarisce che una valutazione meramente quantitativa non è sufficiente e che la presenza di indici di professionalità, come la detenzione di sostanze di tipo diverso, osta al riconoscimento del reato di minore gravità. Analizziamo insieme il caso e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di 7,07 grammi di crack-cocaina e 19,25 grammi di hashish, oltre a una somma di 530,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. La pena, rideterminata in appello, era di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione basandolo su tre motivi principali:
- Errata qualificazione giuridica: La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nella fattispecie di lieve entità, data la quantità di droga e la presunta rudimentalità dei mezzi.
- Erronea applicazione della continuazione: Si contestava che la cessione e la detenzione fossero state considerate reati distinti in continuazione, anziché un unico reato.
- Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle attenuanti nella loro massima estensione.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando la condanna e fornendo importanti chiarimenti su ciascuno dei motivi sollevati dalla difesa. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e, in parte, una mera riproposizione di argomenti già respinti in appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
La questione centrale della lieve entità stupefacenti
Il punto nevralgico della sentenza riguarda il primo motivo di ricorso. La difesa aveva insistito sulla necessità di riqualificare il reato come di lieve entità, ma la Cassazione ha ribadito l’orientamento, consolidato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione deve essere complessiva e non può basarsi su un singolo indicatore, come quello quantitativo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che, per escludere la lieve entità, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato una serie di elementi che, nel loro insieme, delineavano un quadro di non trascurabile offensività. Tali elementi erano:
- La diversità delle sostanze: La detenzione contemporanea di crack (cocaina) e hashish dimostra una notevole capacità di approvvigionamento e la capacità di soddisfare una platea più ampia di consumatori.
- La somma di denaro: Il possesso di 530,00 euro è stato ritenuto una prova dello smercio illecito.
- La contabilità dell’attività: Il rinvenimento di un manoscritto con la contabilità del traffico indicava un’attività non occasionale.
- L’organizzazione e la professionalità: L’inserimento stabile dell’imputato in una nota piazza di spaccio e il suo tentativo di fuga alla vista degli agenti sono stati visti come indici di professionalità criminale.
Secondo la Corte, questi fattori, letti congiuntamente, superano la soglia della lieve entità, a prescindere dal fatto che il quantitativo totale non fosse eccezionalmente elevato. La valutazione deve considerare i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze in modo globale.
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha rilevato che la questione sulla configurabilità di un reato unico era un motivo nuovo e quindi inammissibile. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha confermato che la scelta del rito abbreviato è un’opzione processuale finalizzata a uno sconto di pena e non può essere interpretata come un atteggiamento collaborativo meritevole di un’ulteriore diminuzione.
Conclusioni
La sentenza n. 33865/2024 rafforza un principio fondamentale in materia di stupefacenti: il riconoscimento della lieve entità non è un automatismo legato al solo peso della droga. È il risultato di un giudizio complessivo che deve tenere conto di ogni elemento capace di rivelare il grado di offensività della condotta e la capacità a delinquere del soggetto. La detenzione di droghe eterogenee, unita ad altri indicatori di un’attività strutturata, anche se su piccola scala, costituisce un ostacolo insormontabile per l’applicazione di questa norma di favore.
Quando si può applicare l’ipotesi di ‘lieve entità’ per lo spaccio di droga?
La sua applicazione non dipende solo dalla quantità di sostanza, ma da una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla legge: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la qualità e quantità delle sostanze. Un solo indicatore non è di per sé decisivo.
La detenzione di diversi tipi di droga impedisce di riconoscere la lieve entità?
Sebbene non sia un ostacolo assoluto, la sentenza chiarisce che la detenzione di droghe di tipo diverso è un forte indicatore di una notevole capacità di rifornimento e di un’attività criminale strutturata, elementi che depongono in senso contrario al riconoscimento della lieve entità.
La scelta del rito abbreviato dà diritto a un’ulteriore riduzione della pena tramite le attenuanti generiche?
No. La Corte ha stabilito che la scelta di un rito processuale che già prevede uno sconto di pena (come il rito abbreviato) è un’opzione strategica e non può essere considerata di per sé un indice di atteggiamento collaborativo che giustifichi la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.