Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede un’attenta e precisa formulazione dei motivi. Un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i paletti invalicabili per la presentazione di un ricorso, sottolineando come la semplice doglianza sulla ‘carenza di motivazione’ non sia sufficiente se non supportata da una critica puntuale e argomentata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di tre individui da parte del Tribunale di Roma per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. In seguito al primo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma era intervenuta riformando la sentenza, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena. Insoddisfatti della decisione, i tre condannati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: l’assenza o la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Genericità del Ricorso e la Conseguente Inammissibilità
Il Collegio della Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti manifestamente infondati. Il punto focale della decisione risiede nella natura stessa dei motivi di ricorso, giudicati troppo generici. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile è tale quando non si confronta specificamente con la decisione impugnata e non articola una critica precisa alle argomentazioni che la sostengono.
I ricorrenti si erano limitati a denunciare una generica carenza di motivazione, senza però analizzare e contestare puntualmente il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Questo approccio è stato considerato insufficiente, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nella sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’ (n. 8825/2016).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ragionamento sviluppato dal giudice di secondo grado era pienamente coerente con le risultanze processuali, non presentava vizi logici né contraddizioni. Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio, che costituiva l’unico thema decidendi devoluto alla Corte d’Appello, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In questo caso, la pena era stata modulata su criteri minimi previsti dalla legge e tenendo conto del bilanciamento tra circostanze di segno opposto. Poiché il ricorso non conteneva una critica specifica e argomentata su questo punto, ma solo una lamentela generica, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, e non ravvisando un’assenza di colpa da parte dei ricorrenti nella causazione dell’inammissibilità, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è una mera riproposizione delle proprie tesi, ma deve consistere in una critica strutturata e puntuale della decisione che si intende contestare. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con tutte le conseguenze del caso.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici, privi di un confronto specifico con la decisione impugnata e non supportati da una critica puntuale alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di appello.
Qual era l’unico punto su cui la Corte d’Appello era chiamata a decidere?
L’unico punto devoluto alla Corte d’Appello, e quindi l’unico oggetto della sua decisione (thema decidendi), era la determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena da infliggere ai condannati.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.