Spese Accertamento Tecnico Preventivo: la Cassazione fa chiarezza su chi paga provvisoriamente
Quando sorge una controversia che richiede una valutazione tecnica urgente, si ricorre spesso all’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). Ma una domanda sorge spontanea: chi deve anticipare i costi del consulente tecnico? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21674/2024) fornisce una risposta netta, stabilendo un principio fondamentale per la gestione delle spese accertamento tecnico preventivo.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo promosso da un gruppo di privati nei confronti di un Consorzio. All’esito della consulenza tecnica, il Tribunale di Lodi ha emesso un decreto con cui liquidava i compensi del consulente e li poneva a carico di entrambe le parti, in via solidale. Ciò significava che il consulente avrebbe potuto chiedere l’intero pagamento sia ai privati che avevano avviato il procedimento, sia al Consorzio che lo aveva subito.
Il Consorzio, ritenendo ingiusta tale ripartizione, ha impugnato il decreto del Tribunale proponendo ricorso in Cassazione.
La questione delle spese dell’accertamento tecnico preventivo
L’unico motivo di ricorso del Consorzio era incentrato proprio sulla ripartizione dei costi. Secondo la sua tesi, le spese dell’ATP avrebbero dovuto essere poste, in via provvisoria, integralmente a carico della parte che aveva richiesto l’accertamento, ovvero i privati.
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente questa tesi. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la funzione dell’ATP è quella di acquisire una prova prima e al di fuori del giudizio di merito. La decisione sulle spese in questa fase ha quindi carattere provvisorio.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che le spese accertamento tecnico preventivo devono essere anticipate dalla parte che ha interesse a formare la prova, cioè da chi richiede il procedimento. Questa attribuzione del costo è, tuttavia, solo temporanea.
La liquidazione definitiva delle spese, compreso il compenso del consulente tecnico, avverrà solo nel successivo giudizio di merito. In quella sede, il giudice, sulla base del principio della soccombenza, deciderà quale delle due parti dovrà farsi carico in via definitiva di tali costi. Se la parte che ha richiesto l’ATP vincerà la causa, potrà ottenere il rimborso di quanto anticipato dalla controparte.
Di conseguenza, la Cassazione ha annullato (cassato) il provvedimento del Tribunale di Lodi. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito, stabilendo che le spese dell’ATP fossero poste provvisoriamente a carico della parte che lo aveva richiesto.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio procedurale di grande importanza pratica. La decisione chiarisce che il soggetto che avvia un Accertamento Tecnico Preventivo deve essere consapevole che, almeno in una fase iniziale, dovrà farsi carico di tutti i relativi costi. L’errata decisione del giudice di merito di ripartire le spese in solido tra le parti è stata corretta, ripristinando una regola che garantisce una corretta gestione provvisoria degli oneri processuali. La partita finale sulla ripartizione delle spese si giocherà solo nell’eventuale causa successiva.
Chi deve pagare in via provvisoria le spese di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)?
Le spese dell’ATP, compreso il compenso del consulente tecnico, devono essere poste provvisoriamente a carico della parte che ha richiesto il procedimento.
La ripartizione provvisoria delle spese dell’ATP è definitiva?
No, non è definitiva. La decisione finale sulla ripartizione delle spese viene presa nel successivo giudizio di merito, dove il giudice le porrà a carico della parte soccombente (cioè quella che perde la causa).
Un giudice può porre le spese dell’ATP provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa decisione è giuridicamente errata. Le spese devono essere anticipate unicamente dalla parte richiedente, salva la diversa e definitiva statuizione nel successivo giudizio di merito.