Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 23784/2024) ha fatto luce su un aspetto cruciale del diritto penale: l’estinzione del reato di furto a seguito della remissione di querela. Questa decisione assume particolare importanza alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha ampliato i casi in cui il furto è perseguibile solo su querela della persona offesa. Il caso analizzato dimostra come un atto della vittima possa determinare la fine del processo penale, anche in assenza di un’accettazione esplicita da parte dell’imputato.
I Fatti del Caso: dall’Accusa di Furto alla Cassazione
Il procedimento nasce da un’accusa di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 del codice penale, a carico di un’imputata. Dopo una condanna nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione. L’argomento chiave del ricorso era basato su un evento decisivo: la persona offesa aveva formalmente rimesso la querela durante un’udienza. La difesa ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che il reato dovesse considerarsi estinto.
L’Impatto della Riforma sulla Remissione di Querela
Il punto di svolta del caso è rappresentato dalla modifica legislativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia). Questa riforma ha modificato l’articolo 624 del codice penale, stabilendo che il delitto di furto è, di regola, punibile a querela della persona offesa. La procedibilità d’ufficio è rimasta solo per alcune circostanze aggravate specifiche, che non ricorrevano nel caso di specie.
La Corte ha rilevato come questa modifica avesse un’incidenza diretta e immediata sul processo in corso, trasformando il reato contestato da procedibile d’ufficio a procedibile a querela. Di conseguenza, la remissione di querela presentata dalla vittima assumeva un’efficacia risolutiva.
L’Efficacia della Remissione anche senza Accettazione
Un altro aspetto fondamentale affrontato dalla Corte riguarda le condizioni di efficacia della remissione. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 7072/2011), i giudici hanno ribadito un principio cardine: ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione da parte del querelato.
È sufficiente, infatti, che da parte di quest’ultimo non vi sia un rifiuto espresso o tacito. Nel caso in esame, non essendo emersa alcuna volontà contraria da parte dell’imputata, la remissione è stata considerata pienamente valida ed efficace.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha concluso che il reato doveva considerarsi estinto. I giudici hanno specificato che, non emergendo dagli atti una prova evidente dell’innocenza dell’imputata (che avrebbe portato a un’assoluzione nel merito), la via corretta era quella di annullare la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. La Corte ha quindi proceduto con un annullamento senza rinvio, chiudendo definitivamente la vicenda processuale. Tuttavia, in assenza di un accordo diverso tra le parti, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’articolo 340 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa sentenza offre importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma l’impatto retroattivo favorevole delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di procedibilità. In secondo luogo, solidifica il principio secondo cui la volontà della persona offesa di ritirare la querela è quasi sempre decisiva per l’estinzione dei reati divenuti perseguibili a querela, a meno di un’esplicita opposizione dell’imputato. Infine, ricorda che, salvo patti contrari, le spese processuali in caso di remissione restano a carico del querelato.
Come può estinguersi un reato di furto in corso di processo?
Un reato di furto può estinguersi se, a seguito di una modifica legislativa che lo rende perseguibile a querela, la persona offesa presenta una remissione di querela e l’imputato non la rifiuta.
È necessaria l’accettazione dell’imputato affinché la remissione di querela sia valida?
No, la sentenza conferma che per l’efficacia della remissione non è indispensabile l’accettazione dell’imputato. È sufficiente che non vi sia un suo rifiuto, né espresso né tacito.
Chi paga le spese processuali se il reato si estingue per remissione della querela?
In assenza di un diverso accordo tra le parti, la legge (art. 340 c.p.p.) prevede che le spese processuali siano a carico dell’imputato (il querelato).