Ricorso in Cassazione per Ricettazione: Quando la Valutazione delle Prove è Insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, specialmente in materia di reati contro il patrimonio. Analizzando un caso specifico, la Suprema Corte chiarisce perché un ricorso in Cassazione per ricettazione, basato sulla contestazione della valutazione delle prove e sul mancato riconoscimento delle attenuanti, sia destinato all’inammissibilità quando non denuncia vizi di legge ma un mero dissenso rispetto alla decisione di merito.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di ricettazione. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per aver ricevuto un considerevole numero di motori di provenienza illecita. Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Valutazione della Prova e Attenuanti
La difesa ha incentrato il proprio ricorso su due punti fondamentali:
- Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della responsabilità penale. In particolare, si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità, prevista dall’articolo 648 del codice penale.
- Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo di ricorso criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione insufficiente.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione per Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano in modo netto i confini del giudizio demandato alla Suprema Corte.
Secondo gli Ermellini, il primo motivo era inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito della vicenda. La Corte ha ricordato che le è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. Il suo compito è verificare la presenza di vizi logici manifesti, assenti nel caso di specie.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era stata ritenuta congrua e sufficiente.
Le Motivazioni
Sulla Valutazione delle Prove e l’Attenuante Speciale
La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse fornito una motivazione logica e coerente per affermare la colpevolezza dell’imputato. Un elemento chiave è stata la mancata registrazione dei motori, interpretata come prova della consapevolezza, o quantomeno dell’accettazione del rischio, della loro provenienza delittuosa.
Riguardo all’attenuante della ricettazione di particolare tenuità, la Cassazione ha sottolineato due aspetti decisivi: primo, la questione non sembrava essere stata oggetto di uno specifico motivo d’appello; secondo, e più importante, l’assai elevato numero dei motori ricettati deponeva palesemente per l’insussistenza di tale diminuente, che richiede un danno di speciale esiguità.
Sul Diniego delle Attenuanti Generiche
In riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere motivazionale, rendendo la doglianza infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione per ricettazione, così come per altri reati, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. Le censure devono riguardare vizi di legittimità (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), non un diverso apprezzamento dei fatti. La decisione conferma che una motivazione esente da vizi logici, con cui il giudice di merito spiega le ragioni del suo convincimento sia sulla colpevolezza sia sulla concessione delle attenuanti, è insindacabile in sede di legittimità. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo per ricettazione?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non può fungere da “terzo grado” di merito.
Perché non è stata concessa l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità?
L’attenuante è stata negata perché l’assai elevato numero dei motori ricettati è stato ritenuto palesemente incompatibile con la nozione di “particolare tenuità” del fatto, che presuppone un danno patrimoniale di speciale esiguità.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi.