Rimborso Lavoratori Impatriati: La Cassazione Apre alla Richiesta Tardiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul rimborso lavoratori impatriati, stabilendo che il diritto al beneficio fiscale non si perde necessariamente in caso di mancata richiesta tempestiva. Questa decisione è di fondamentale importanza per tutti i lavoratori che, pur avendone i requisiti, non hanno attivato l’agevolazione tramite il datore di lavoro o nella dichiarazione dei redditi originaria.
Il Caso: Una Richiesta di Rimborso Contestata
Un lavoratore straniero, trasferitosi in Italia nel 2016, aveva diritto al regime fiscale di favore previsto per i cosiddetti ‘impatriati’ (noto anche come ‘rientro dei cervelli’). Tuttavia, non aveva presentato la richiesta al proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta) per gli anni 2016 e 2017. Solo nel 2020, attraverso una dichiarazione integrativa, tentava di recuperare le maggiori imposte versate in quegli anni.
L’Amministrazione Finanziaria riconosceva il beneficio per le annualità più recenti (2018-2020) ma negava il rimborso per il 2016 e 2017, ritenendo la richiesta tardiva. Il lavoratore impugnava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio. Dopo un primo grado sfavorevole, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva le ragioni del contribuente, affermando che la legge non prevedeva alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancata richiesta al datore di lavoro o di presentazione tardiva della dichiarazione integrativa. L’Amministrazione Finanziaria ricorreva quindi in Cassazione.
La Decisione della Corte: Diritto al Rimborso Confermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la decisione di secondo grado. I giudici supremi hanno stabilito che il lavoratore ha pieno diritto a ottenere il rimborso delle imposte versate in eccesso, anche se non ha seguito la procedura standard di richiesta al sostituto d’imposta.
Le motivazioni: nessuna decadenza senza una norma espressa per il rimborso lavoratori impatriati
Il cuore della motivazione risiede in un principio fondamentale del diritto tributario: una decadenza, ovvero la perdita di un diritto per il mancato rispetto di un termine, deve essere espressamente prevista dalla legge. La Corte ha osservato che, per i fatti in esame (anteriori alle modifiche legislative del 2019), la normativa sull’agevolazione per gli impatriati (art. 16 del D.Lgs. 147/2015) non conteneva alcuna previsione di decadenza dal beneficio in caso di tardiva opzione.
La mancata richiesta tempestiva al datore di lavoro o la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi nei termini ordinari hanno una sola conseguenza: impediscono di usufruire della procedura semplificata tramite il sostituto d’imposta. Tuttavia, non estinguono il diritto sostanziale all’agevolazione.
Di conseguenza, al contribuente resta una via alternativa: presentare un’istanza di rimborso direttamente all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973. La Corte ha sottolineato che questa possibilità residuale è stata riconosciuta anche da precedenti pronunce e persino da circolari della stessa Amministrazione Finanziaria. L’introduzione di un esplicito divieto di rimborso è avvenuta solo successivamente, con il d.l. 34/2019, e non può quindi applicarsi retroattivamente a situazioni precedenti.
Conclusioni: cosa cambia per i lavoratori impatriati?
Questa ordinanza consolida un orientamento favorevole al contribuente, chiarendo che la mancata attivazione tempestiva del beneficio non comporta automaticamente la perdita del diritto, almeno per le situazioni maturate prima delle più recenti strette normative. La decisione distingue nettamente tra le modalità procedurali per ottenere l’agevolazione (tramite datore di lavoro o dichiarazione) e il diritto sostanziale al beneficio stesso. Per i lavoratori che si trovano in situazioni analoghe, si apre concretamente la possibilità di recuperare le maggiori imposte versate presentando un’apposita istanza di rimborso, a prescindere da una precedente dichiarazione integrativa tardiva. È un principio di giustizia sostanziale che prevale sul mero formalismo procedurale.
È possibile ottenere il rimborso per lavoratori impatriati se non si è fatta la richiesta al datore di lavoro nei termini?
Sì. Secondo la Corte, la mancata richiesta tempestiva al datore di lavoro (sostituto d’imposta) non fa perdere il diritto al beneficio fiscale, ma preclude solo la possibilità di ottenerlo direttamente in busta paga. Il contribuente può comunque presentare un’istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
La presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva fa perdere il diritto al beneficio fiscale?
No, la presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva è irrilevante ai fini del diritto al rimborso. La Corte ha chiarito che il diritto a richiedere il rimborso sussiste a prescindere da tale dichiarazione, basandosi sulla normativa vigente al momento dei fatti, che non prevedeva una decadenza specifica.
La possibilità di chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate esiste sempre?
La sentenza si basa sulla normativa applicabile prima dell’introduzione del comma 5-ter all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (avvenuta nel 2019), che ha introdotto un divieto di rimborso. La decisione afferma che, in assenza di tale divieto esplicito, la via del rimborso diretto era ed è consentita per le annualità precedenti a tale modifica.