Sequestro Preventivo: L’Obbligo di Motivazione sul Periculum è Invalicabile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9324 del 2024, ha riaffermato un principio cruciale in materia di misure cautelari reali: un sequestro preventivo, anche se finalizzato alla confisca obbligatoria, è nullo se il provvedimento originario manca completamente della motivazione sul periculum in mora, ovvero il rischio di dispersione dei beni. Questa pronuncia chiarisce che il tribunale del riesame non può sanare un vizio così radicale, che si traduce in una vera e propria assenza grafica della motivazione.
I Fatti del Caso: Il Sequestro e il Ricorso in Cassazione
Una società operante nel settore ittico si è vista disporre dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) un sequestro preventivo sui propri conti correnti per un importo di oltre 92.000 euro. La misura era finalizzata alla confisca del profitto di presunti reati, tra cui illeciti tributari. La società ha immediatamente impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame, lamentando, tra le altre cose, la totale assenza di motivazione riguardo al periculum in mora.
Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza, ritenendo di poter integrare la motivazione del GIP. Secondo i giudici del riesame, il GIP aveva implicitamente assolto al suo onere motivazionale, e comunque il Tribunale poteva supplire a tale carenza. Contro questa decisione, la società ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che una motivazione graficamente inesistente non può essere integrata in una fase successiva.
Il Principio delle Sezioni Unite sul sequestro preventivo
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel richiamo al fondamentale orientamento delle Sezioni Unite (sentenza ‘Ellade’, n. 36959/2021). Questo principio stabilisce che ogni provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora.
Questo significa che il giudice non può limitarsi a constatare la potenziale confiscabilità del bene. Deve, invece, spiegare perché è necessario anticipare l’effetto della confisca, evidenziando il rischio concreto che il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato o alienato prima della conclusione del processo. L’obbligatorietà della confisca finale non rende automatico o ‘obbligatorio’ il sequestro che la precede; il sequestro rimane un atto discrezionale (‘può’ disporlo, dice la norma) la cui urgenza va sempre giustificata.
L’Impossibilità di Sanare una Motivazione Inesistente
La Corte ha chiarito un punto processuale di fondamentale importanza. Il potere del Tribunale del Riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato non è illimitato. Tale potere sussiste in caso di motivazione insufficiente o non del tutto chiara, ma non quando la motivazione su un punto essenziale è del tutto assente.
La Differenza tra Motivazione Assente e Motivazione Carente
Una motivazione ‘carente’ può essere arricchita e completata dal giudice del riesame. Una motivazione ‘assente’, come nel caso di specie dove mancava qualsiasi riferimento al periculum, costituisce una violazione di legge che determina la nullità del provvedimento. Trattandosi di un’assenza ‘grafica’ e non di un errore di diritto mascherato da motivazione implicita, il Tribunale del Riesame non aveva il potere di ‘scrivere’ ex novo una parte fondamentale del provvedimento che non era mai esistita.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che la scelta del GIP di non motivare sul periculum, aderendo a un orientamento giurisprudenziale ormai superato dalle Sezioni Unite, si è tradotta in una vera e propria mancanza di motivazione. Ai fini della sanzione di nullità prevista dall’art. 125, comma 3, c.p.p., rileva il dato oggettivo della mancanza, non le ragioni (erronee) che l’hanno determinata. Il giudice del riesame non può sostituirsi al primo giudice per sanare una nullità originaria e non emendabile. La mancanza della motivazione sul pericolo nel ritardo ha reso il provvedimento genetico nullo.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale del Riesame sia il decreto di sequestro preventivo originario del GIP. Di conseguenza, ha ordinato l’immediata restituzione alla società di quanto era stato sequestrato. La sentenza ribadisce che il diritto di proprietà è tutelato e può essere compresso da una misura cautelare solo se sono rispettati tutti i requisiti di legge, tra cui un’adeguata e specifica motivazione su tutti i presupposti, compresa l’urgenza di agire.
È sempre necessario motivare il ‘periculum in mora’ in un sequestro preventivo finalizzato alla confisca?
Sì. La Corte di Cassazione, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, ha confermato che il provvedimento di sequestro preventivo deve sempre contenere una concisa motivazione sul rischio di dispersione del bene, anche quando è finalizzato a una confisca che la legge prevede come obbligatoria in caso di condanna.
Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del GIP se questa è mancante?
No. Se la motivazione su un punto essenziale, come il ‘periculum in mora’, è totalmente assente in senso grafico e non solo carente, il tribunale del riesame non ha il potere di integrarla. Tale mancanza costituisce una nullità del provvedimento originale che non può essere sanata.
Qual è la conseguenza di un sequestro preventivo emesso senza motivazione sul periculum?
La conseguenza è la nullità del provvedimento. La Corte di Cassazione, in questi casi, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro originario, ordinando la conseguente restituzione all’avente diritto di tutti i beni che erano stati sequestrati.