Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità dell’appello
Con la sentenza n. 7338 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di impugnazione generici, aspecifici e meramente reiterativi. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione sui requisiti che un atto di appello deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una valutazione nel merito da parte del giudice.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Bari per i reati di tentato riciclaggio (artt. 56 e 648-bis c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato era stato sorpreso mentre, insieme ad alcuni complici, era intento a smontare due veicoli di provenienza illecita. All’arrivo delle forze dell’ordine, non solo aveva incitato i correi alla fuga, ma aveva anche opposto una resistenza attiva agli operanti.
In seguito alla condanna in appello a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente:
- Un’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio, sostenendo che la sola presenza sul luogo del crimine non fosse prova sufficiente.
- L’insussistenza del reato di resistenza, derubricando la condotta a mera “resistenza passiva”.
- L’eccessività della pena e l’omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale.
La decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati dalla difesa erano carenti sotto il profilo della specificità richiesta dall’art. 581 del codice di procedura penale. I giudici hanno sottolineato come l’imputato si fosse limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello, senza un reale e critico confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio trasforma l’impugnazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, compito precluso alla Corte di Cassazione.
La genericità dei motivi come causa di inammissibilità
La sentenza evidenzia come ogni motivo di impugnazione debba essere specifico. Non è sufficiente, ad esempio, lamentare l’insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale parlando genericamente di “resistenza passiva”, senza indicare gli elementi probatori specifici che supporterebbero tale tesi e senza contestare puntualmente le argomentazioni del giudice di primo grado. Un motivo così formulato si risolve in una “generalizzata critica” che non permette di cogliere l’esatto oggetto della censura.
Il trattamento sanzionatorio e il diniego dei benefici
Anche le doglianze relative alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale sono state giudicate aspecifiche. La Corte territoriale aveva motivato la congruità della pena facendo riferimento al “contesto organizzato e professionale”, all’intensità del dolo e al valore dei beni. Il ricorrente, omettendo di confrontarsi con questi elementi, ha reso la sua censura inammissibile.
Inoltre, per quanto riguarda la sospensione condizionale, la Cassazione ha chiarito che una richiesta generica, priva di argomentazioni a sostegno, non può giustificare l’annullamento della sentenza per omessa motivazione. La pericolosità sociale dell’imputato, già emersa nella valutazione per la determinazione della pena, giustificava implicitamente il diniego del beneficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il ricorrente non può limitarsi a presentare una ricostruzione dei fatti a sé più favorevole. Deve, invece, individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come la violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano costruito una motivazione logica e coerente, basata su elementi concreti (verbali di arresto e sequestro, condotta dell’imputato), che dimostravano la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei veicoli e la natura violenta della resistenza. La difesa, non riuscendo a scalfire la coerenza di questo impianto argomentativo, ha proposto un ricorso destinato all’inammissibilità.
Le conclusioni
La sentenza n. 7338/2024 è un monito sull’importanza della tecnica redazionale delle impugnazioni. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che ogni motivo di ricorso sia specifico, critico e pertinente. Non basta ripetere le proprie tesi difensive, ma occorre dialogare con la decisione impugnata, smontandone il percorso logico-giuridico punto per punto. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si riduce a un’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, aspecifici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza d’appello.
È sufficiente affermare che la propria condotta sia stata di ‘resistenza passiva’ per contestare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale?
No, non è sufficiente. Secondo la sentenza, la difesa deve specificare gli elementi probatori concreti in base ai quali la condotta descritta nell’imputazione dovrebbe essere ricondotta a un’ipotesi di resistenza passiva, confrontandosi con le argomentazioni fornite dal giudice di merito.
Cosa succede se un motivo d’appello è così generico da essere ignorato dalla Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha stabilito che se un motivo d’appello è inammissibile fin dall’origine per manifesta infondatezza o genericità, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado su quel punto è a sua volta inammissibile per carenza di interesse, poiché un suo eventuale accoglimento non porterebbe a nessun esito favorevole per il ricorrente.