Associazione per delinquere e spaccio: la Cassazione traccia i confini
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13198/2025, ha affrontato un caso di traffico di stupefacenti, offrendo chiarimenti cruciali sulla distinzione tra il grave reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/90) e il concorso di persone nel reato continuato di detenzione e cessione di droga (art. 73 d.P.R. 309/90). La decisione ha confermato la linea dura della giurisprudenza nel valutare la sussistenza di una stabile struttura organizzata, dichiarando inammissibile il ricorso dell’indagato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per un giovane indagato. Le accuse erano di aver partecipato, con un ruolo di promotore, a un’associazione criminale dedita all’acquisto e alla vendita di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, agendo su delega dello zio (considerato il capo del sodalizio), gestiva i contatti con i fornitori, coordinava gli approvvigionamenti e la distribuzione della sostanza, sia all’ingrosso che al dettaglio.
La difesa ha presentato ricorso per cassazione basandosi su tre motivi principali:
- Un vizio procedurale relativo alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi di alcune intercettazioni telefoniche.
- L’errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattasse di un mero concorso di persone nel reato di spaccio con lo zio, e non di una vera e propria associazione per delinquere, data l’assenza di un vincolo stabile e di un programma criminoso indeterminato.
- La sproporzione della misura cautelare, considerate la giovane età e l’incensuratezza dell’indagato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno respinto ogni motivo sollevato dalla difesa, confermando la validità sia dell’impianto accusatorio che della misura cautelare applicata. La sentenza ribadisce principi consolidati sia in materia procedurale che sostanziale, tracciando una netta linea di demarcazione tra le diverse fattispecie di reato.
Le Motivazioni della Sentenza: Differenze tra Associazione e Concorso
La parte più rilevante della sentenza riguarda la distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone. La Corte ha stabilito che i giudici di merito hanno correttamente identificato tutti gli elementi caratteristici del reato associativo, che vanno ben oltre la semplice commissione ripetuta di singoli episodi di spaccio.
Nello specifico, sono stati valorizzati i seguenti elementi di fatto:
- Struttura Organizzata: L’esistenza di una ‘cassa comune’ per gestire i proventi, l’uso di auto e utenze telefoniche dedicate esclusivamente alle attività illecite, e l’impiego di linguaggi criptici e app di messaggistica istantanea.
- Stabilità del Vincolo: La perpetrazione di un numero considerevole di cessioni e acquisti, la disponibilità di luoghi d’incontro stabili (come una rivendita di caffè intestata a un familiare) e di immobili per custodire la droga.
- Ripartizione dei Ruoli: La chiara suddivisione dei compiti tra i membri, con il ricorrente che svolgeva un ruolo centrale di gestione, assumendo decisioni e curando gli affari anche in assenza dello zio.
La Cassazione ha ricordato che l’elemento distintivo dell’associazione per delinquere non è solo l’accordo per commettere una serie indeterminata di reati, ma anche e soprattutto l’esistenza di un’organizzazione stabile che ne consenta la concreta realizzazione. Tale prova può essere desunta anche da facta concludentia, ovvero da comportamenti che inequivocabilmente dimostrano l’esistenza del patto associativo.
Anche i motivi procedurali e quelli relativi alla misura cautelare sono stati respinti. Sulle intercettazioni, la Corte ha rilevato la tardività e la genericità dell’eccezione. Sulla misura, ha ribadito la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati di tale gravità, presunzione che la difesa non è riuscita a superare con elementi concreti.
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso nella lotta al narcotraffico organizzato. Sottolinea che la valutazione della sussistenza di un’associazione per delinquere non si basa su un accordo formale, ma sull’analisi concreta della struttura, della stabilità e dell’organizzazione del gruppo criminale. La presenza di ruoli definiti, mezzi dedicati e una pianificazione che va oltre il singolo reato sono indicatori inequivocabili che giustificano l’applicazione della più grave fattispecie prevista dall’art. 74 d.P.R. 309/90 e, di conseguenza, di misure cautelari severe per neutralizzare la pericolosità del sodalizio.
Qual è la differenza fondamentale tra associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e concorso di persone nel reato di spaccio?
La differenza risiede nell’esistenza di una struttura organizzativa stabile e permanente, con ruoli definiti e un programma criminoso indeterminato, che caratterizza l’associazione per delinquere (art. 74). Il concorso di persone (art. 73), invece, riguarda un accordo occasionale o limitato alla commissione di uno o più reati specifici, senza una struttura stabile.
Quali elementi concreti dimostrano l’esistenza di un’associazione per delinquere secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, elementi come l’esistenza di una cassa comune, l’uso di veicoli e telefoni dedicati, una chiara ripartizione dei compiti tra i sodali, la disponibilità di luoghi di incontro fissi e l’accertata perpetrazione di un numero considerevole di reati-fine sono prove sufficienti a dimostrare la stabilità e l’organizzazione tipiche del vincolo associativo.
Perché il ricorso sulla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché l’eccezione non era stata sollevata tempestivamente davanti al Tribunale del riesame, che è il giudice di merito competente a valutare la completezza degli atti. Inoltre, la difesa non ha specificato quali conversazioni fossero inutilizzabili e in che modo la loro assenza avrebbe cambiato l’esito della valutazione, rendendo il motivo generico e quindi inammissibile in sede di legittimità.