Danneggiamento aggravato di beni pubblici: sempre procedibile d’ufficio
La recente Riforma Cartabia ha sollevato numerosi interrogativi sull’applicazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda le condizioni di procedibilità di alcuni reati. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sul reato di danneggiamento aggravato, specificando quando lo Stato può procedere autonomamente e quando, invece, è necessaria la querela della persona offesa. Il caso in esame riguarda un detenuto che aveva danneggiato parte della sua cella, un bene appartenente all’amministrazione penitenziaria.
I fatti del caso
Un detenuto, recluso presso la Casa Circondariale di Taranto, veniva accusato di danneggiamento aggravato per aver rotto lo spioncino della porta blindata della sua cella, colpendolo ripetutamente con la branda. In primo grado, il Tribunale lo condannava per un altro reato contestato (oltraggio a pubblico ufficiale, art. 341-bis c.p.), ma dichiarava di non doversi procedere per il danneggiamento. Il giudice riteneva che, a seguito della Riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022), il reato fosse diventato procedibile solo a querela e, in assenza di quest’ultima, l’azione penale non potesse proseguire.
L’errore del Tribunale secondo l’accusa
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha impugnato la decisione del Tribunale, sostenendo un’errata interpretazione della nuova legge. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado aveva applicato erroneamente la modifica normativa, non considerando la specifica natura del bene danneggiato: un elemento strutturale di un edificio pubblico destinato a un pubblico servizio. Il Procuratore ha quindi chiesto alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza di proscioglimento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul danneggiamento aggravato
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito un punto cruciale della Riforma Cartabia in relazione all’art. 635 del codice penale. La modifica legislativa ha effettivamente esteso la procedibilità a querela per alcune ipotesi di danneggiamento aggravato, ma non per tutte.
Nello specifico, la riforma ha limitato la procedibilità a querela ai soli fatti commessi su cose “esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede” (ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). La sentenza sottolinea, invece, che il danneggiamento aggravato commesso su “edifici pubblici o destinati a pubblico servizio” (previsto dall’art. 635, comma 2, n. 1 c.p.) rimane, senza alcun dubbio, procedibile d’ufficio. Lo spioncino di una cella carceraria rientra pienamente in questa categoria, essendo parte integrante di uno stabilimento penitenziario, ovvero un edificio pubblico per eccellenza.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale limitatamente al reato di danneggiamento e ha disposto il rinvio a un nuovo giudice per la celebrazione di un nuovo processo su questo capo d’imputazione. La Corte ha inoltre precisato che la condanna per il reato di cui all’art. 341-bis c.p. è diventata irrevocabile, in quanto non era stata oggetto di impugnazione. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la tutela dei beni pubblici è un interesse preminente che giustifica l’intervento automatico dello Stato, anche dopo le recenti riforme. Danneggiare una struttura pubblica non è un reato “minore” la cui punizione dipende dalla volontà della parte lesa, ma un’offesa contro la collettività che il sistema giudiziario persegue d’ufficio.
Dopo la Riforma Cartabia, per il reato di danneggiamento aggravato di un bene pubblico è necessaria la querela della persona offesa?
No, la sentenza chiarisce che il reato di danneggiamento aggravato commesso su edifici pubblici o destinati a pubblico servizio rimane procedibile d’ufficio, senza necessità di querela. La modifica della Riforma Cartabia ha riguardato solo l’ipotesi di cose esposte alla pubblica fede.
Qual era l’oggetto specifico del danneggiamento nel caso di specie?
L’imputato, un detenuto, ha danneggiato lo spioncino della porta blindata della sua camera di pernottamento nella Casa Circondariale, colpendolo ripetutamente con la branda.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale limitatamente al reato di danneggiamento, rinviando il caso per un nuovo giudizio su quel punto. Ha inoltre dichiarato irrevocabile la condanna per l’altro reato (art. 341-bis c.p.) in quanto non oggetto di impugnazione.