Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico e non specificamente argomentato è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea come la precisione e la puntualità delle censure mosse a una sentenza siano essenziali per poter accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) e condannato a una pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 12.000,00 euro.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione e violazione di legge in riferimento all’art. 546 del codice di procedura penale.
Il Ricorso Generico e la Valutazione della Corte
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché basato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che la motivazione presentata dai giudici di merito era completa, ben argomentata e priva di vizi logico-giuridici, giustificando adeguatamente sia il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato sia la congruità della pena inflitta.
Il motivo di ricorso è stato qualificato come “manifestamente inammissibile” ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La critica mossa dalla difesa era, infatti, del tutto generica e aspecifica. Non puntualizzava le specifiche ragioni di doglianza, né si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In sostanza, non è sufficiente lamentare una generica “mancanza di motivazione”, ma è necessario indicare con precisione dove e perché la motivazione sarebbe carente o illogica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso generico impedisce al collegio di svolgere la propria funzione di controllo di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorrente non articola critiche specifiche e pertinenti, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a formulare censure vaghe, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi concluso che il motivo proposto era del tutto inadeguato a mettere in discussione la solidità del ragionamento dei giudici di appello.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla legge, due conseguenze a carico del ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000, ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, funge da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e competenza tecnica, formulando impugnazioni serie e fondate su critiche puntuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato generico e aspecifico, non indicando in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non confrontandosi adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso generico e aspecifico?
Significa che la critica mossa alla sentenza di secondo grado non è dettagliata. Il ricorrente non ha specificato quali parti della motivazione fossero errate o illogiche, limitandosi a una contestazione vaga che non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per disincentivare ricorsi infondati.