Ricorso Inammissibile per Monete False: Quando l’Appello è Solo una Ripetizione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare alla conferma definitiva di una condanna penale. Il caso riguarda due persone condannate per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. La Suprema Corte, senza entrare nel merito della vicenda, ha rigettato l’impugnazione, sottolineando principi fondamentali del processo penale riguardo ai limiti del giudizio di legittimità.
La Vicenda: Condanna per Spendita di Banconote False
Due soggetti sono stati ritenuti responsabili in primo e secondo grado per aver speso e introdotto banconote false. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna, ricostruendo nel dettaglio le responsabilità di ciascun imputato. Uno di essi aveva effettuato un sopralluogo preliminare e accompagnato in auto le complici sul luogo del reato; per l’altra, la Corte aveva ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. Insoddisfatti della decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non significa che la Corte abbia riesaminato i fatti e concordato con le conclusioni dei giudici di merito, ma piuttosto che i ricorsi presentati non possedevano i requisiti necessari per essere discussi. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri argomentativi principali, legati alla natura dei motivi presentati dalla difesa.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo motivo di ricorso lamentava una presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla responsabilità penale. La Cassazione ha rilevato che tali censure erano, in realtà, una semplice riproposizione dei motivi già presentati e respinti in appello. Un ricorso in sede di legittimità non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata. Poiché i motivi erano aspecifici e non si confrontavano puntualmente con la logica della sentenza d’appello, sono stati ritenuti inammissibili.
Il secondo motivo di ricorso riguardava la presunta illogicità della motivazione nel non riconoscere l’ipotesi di “falso grossolano”. Un falso è definito “grossolano” quando la contraffazione è così palese da non poter ingannare nessuno, rendendo quindi impossibile il reato. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. I ricorrenti, secondo i giudici, hanno eluso il confronto con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva spiegato in modo adeguato perché il falso non era da considerarsi grossolano. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di verificare la corrispondenza tra la motivazione e le prove processuali, ma solo di controllare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e privo di vizi evidenti.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non supera questo vaglio preliminare, portando alla cristallizzazione della sentenza precedente. Per gli imputati, ciò significa che la via dell’impugnazione si è chiusa, rendendo la condanna definitiva con tutte le conseguenze legali ed economiche del caso.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando quindi aspecifici e non idonei a criticare argomentatamente la sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’ipotesi di ‘falso grossolano’?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva adeguatamente esposto le ragioni per cui si escludeva l’ipotesi di falso grossolano.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza di condanna è diventata definitiva.