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Codice Civile
Codice Penale

Spedizione postale di un titolo di credito

Violazione delle norme generali di cautela sulle modalità di spedizione postale di un titolo di credito, contraffazione e alterazione dell’assegno.

Pubblicato il 11 January 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 149/2020 pubblicata il 10/01/2020

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

XXX ASSICURAZIONI SOCIETA’ PER AZIONI (c. f.), con il patrocinio dell’avv., domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico

– parte appellante – nei confronti di:

YYY (c. f. ), con il patrocinio dell’avv., domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

– parte appellata –

Conclusioni di parte appellante Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis;

in completa riforma dell’impugnata sentenza come indicata nell’intestazione dell’atto di citazione in appello; previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della appellata, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di Euro 2.100,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo, e quelli maturandi durante il giudizio, come per legge.

Con vittoria di spese ed onorari della presente causa, oltre oneri accessori di legge, anche per la fase svoltasi avanti al Giudice di Pace, riformando la sentenza anche in punto spese, ingiustamente liquidate in favore della atXXXle appellata.

Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d’occorrenza, declinato il contraddittorio su domande, documenti ed eccezioni nuove.

Conclusioni di parte appellata Voglia l’Ill.mo Tribunale, reiectis adversis, previe tutte le dichiarazioni e gli accertamenti del caso, con richiamo alle deduzioni di diritto:

RIGETTARE la richiesta di completa riforma dell’impugnata sentenza n. n. del 2016.

RIGETTARE la richiesta di condanna della appellata al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 2.100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo e quelli maturandi durante il giudizio ex lege.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Con ogni e più ampia riserva istruttoria.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è il pagamento dell’assegno bancario di traenza e quietanza non trasferibile n., emesso da *** di Brescia su richiesta di XXX ASSICURAZIONI s.p.a., in data 31/10/2012 per l’importo di euro 2.100,00. E’ pacifico in causa che il titolo fosse originariamente intestato a *** e sia stato a lui spedito tramite il servizio postale. L’assegno tuttavia non è mai pervenuto al beneficiario, ma è stato alterato scrivendo il diverso nome di ***. L’assegno così alterato è stato negoziato e pagato presso una filiale di *** s.p.a. ad una persona con le predette generalità di ***.

La compagnia ha quindi invocato la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.100,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

La domanda è stata rigettata dalla sentenza n. /2016 del Giudice di pace di Milano, qui appellata.

2. Prova liberatoria

Premesso che la disciplina di cui all’art. 43 legge assegni non ha rilevanza nella fattispecie, in quanto non si è verificata alcuna girata del titolo, è fondato il motivo di appello relativo alla diligenza della banca trattaria nell’esame dell’assegno oggetto di causa.

Secondo il primo giudice “Da un attento esame dell’originale dell’assegno depositato in causa la contraffazione del nome del beneficiario non è facilmente riscontrabile, non si notano segni di cancellature o di abrasioni.”

Secondo l’appellante, invece, si tratta “di una alterazione che ha lasciato evidenti tracce sul supporto cartaceo” e quindi “è chiaro che la contraffazione si potesse, e dovesse, rilevare”.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che correttamente la fattispecie è stata inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale, in quanto la banca negoziatrice si sostituisce alla trattaria per il pagamento dell’assegno al beneficiario e quindi essa è legata da un rapporto contrattuale e segnatamente dalla convenzione di assegno con il cliente che ne ha richiesto l’emissione.

In questo quadro, ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetta alla negoziatrice dimostrare che l’inadempimento è derivato da causa a sé non imputabile. Tale criterio, nel caso in esame, si traduce nella prova che l’esame del titolo, condotto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c., non ha consentito di rilevarne l’alterazione. Tuttavia l’esame dell’assegno oggetto di causa, prodotto in originale, smentisce tale tesi. In primo luogo, ad un esame sommario, colpiscono due elementi di evidente anomalia. Il nome di *** è scritto con caratteri tipografici del tutto diversi sia da quelli utilizzati per la città ”Brescia”, sia da quelli con i quali è stato scritto in lettere l’importo di euro duemilacento. Inoltre il nome del beneficiario è scritto su una retta ideale non parallela al lato dell’assegno, come se essa andasse “in salita”. Si tratta certo di anomalie non decisive, ma evidenti, che quindi avrebbero dovuto richiamare l’attenzione del cassiere. Ad un esame più attento, poi, si nota in modo chiaro che sotto la scritta “***” la continuità cromatica del supporto cartaceo, costituito da un fondo azzurro con righe parallele blu, è alterata. Infatti sotto il nome e anche tra le parole “***” e “***” sono visibili senza necessità di alcuno strumento delle aree bianche che interrompono sia il fondo azzurro che le righe blu e che sono segno inequivocabile della cancellatura operata del nome originario.

Alla luce di tali considerazioni si deve concludere che la banca negoziatrice ha pagato l’assegno in questione a persona non legittimata senza operare con la diligenza del banchiere professionale e pertanto l’inadempimento è ad essa imputabile.

La domanda risarcitoria è quindi fondata.

Trattandosi di danno espresso fin dall’origine in termini monetari non può essere riconosciuta la richiesta rivalutazione e gli interessi legali decorrono dalla domanda, cioè dalla notifica della citazione.

3. Concorso di colpa

Ininfluente, anche ai fini dell’art. 1227 c.c., è il fatto che parte appellante abbia spedito gli assegni per posta ordinaria, giacché il fatto illecito di chi ha trafugato il titolo e l’ha versato senza esserne legittimato, unitamente alla condotta negligente della negoziatrice, sono state le cause da sole sufficienti a determinare il danno, con conseguente irrilevanza degli antecedenti causali, a norma dell’art. 41, secondo comma, c.p.

In proposito va ricordato che la valutazione del nesso di causalità, ai sensi dell’art. 1223 c.c., va operata secondo la teoria della causalità adeguata, in base alla quale un fatto va considerato quale causa di un evento quando questo segue normalmente al primo, secondo una regolare serialità. Affermare la responsabilità della compagnia per avere spedito per posta gli assegni equivarrebbe quindi a ritenere normale e regolare che alla spedizione dei titoli segue la loro intercettazione e la loro negoziazione ad opera di truffatori, il che evidentemente non è vero (v. in questo senso Cass. 23460/2014). Più recentemente Cass. 1049/2019 ha affermato il condivisibile principio di diritto in base al quale “la violazione delle norme generali di cautela sulle modalità di spedizione postale di un titolo di credito, già riempito in ogni suo elemento formale e munito della clausola di non trasferibilità, nel caso in cui il controllo sulla contraffazione e alterazione dell’assegno sia essenzialmente e autonomamente affidato alla banca negoziatrice, tenuta alla verifica formale della genuinità del titolo presentato all’incasso dal sedicente beneficiario e della sua corretta circolazione, non ha adeguata incidenza nella fase di ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante ai fini della valutazione della responsabilità della banca negoziatrice e dell’eventuale concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, 1° comma, cod. civ., non potendosi risalire all’infinito nell’individuazione della serie causale e dovendosi far riferimento alla causa prossima di cui all’art. 1223 cod. civ., ove il pagamento errato deriva dalla mancata attività di controllo demandata alla banca negoziatrice.”

4. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014, attesa l’assenza di attività istruttoria.

Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede in riforma della sentenza n. /2016 del Giudice di pace di Milano: 1) accoglie la domanda formulata da XXX ASSICURAZIONI s.p.a.;

2) per l’effetto condanna *** s.p.a. a pagare in favore di parte appellante la somma di euro 2.100,00 oltre interessi legali dal 5/2/2015;

3) condanna parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante le spese di giudizio, che liquida per il primo grado in € 500,00 per compensi ed € 135,98 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili e per il secondo grado in euro 811,00 per compensi, euro 176,58 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 10 gennaio 2020

Il giudice

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