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Codice Civile
Codice Penale

Titolo V – Della prescrizione e della decadenza

Art. 2934 Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2935 Decorrenza della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

E’ nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2938 Non rilevabilità d'ufficio

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2940 Pagamento del debito prescritto

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Capo I – Della prescrizione Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la potestà di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale , salvo […]

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Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare

La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente , per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità; 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze […]

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Art. 2943 Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o, esecutivo. E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a […]

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Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Capo I – Della prescrizione Sezione III – Dell’interruzione della prescrizione –

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Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione

Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue , rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo […]

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Art. 2946 Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni. Capo I – Della prescrizione Sezione IV – Del termine della prescrizione § 1 – Della prescrizione ordinaria

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Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge […]

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Art. 2948 Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto […]

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Art. 2949 Prescrizione in materia di società

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge. Capo I – Della prescrizione Sezione IV – Del termine della prescrizione § […]

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Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione. Capo I – Della prescrizione Sezione IV – Del termine della prescrizione § 2 – Delle prescrizioni brevi

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Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal […]

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Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze . Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. […]

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Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. Capo I – Della prescrizione Sezione IV – Del termine della prescrizione § 2 – Delle prescrizioni brevi

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