Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo I Della prescrizione » Sezione IV Del termine della prescrizione » Paragrafo 2 Delle prescrizioni brevi » Art. 2953
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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