Un proprietario di un locale interrato, adibito a palestra, ha subito danni al solaio a causa dell'uso improprio del cortile sovrastante da parte dei condomini, che lo utilizzavano come parcheggio per veicoli pesanti. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno applicato l'articolo 1125 c.c. per la ripartizione spese condominiali, attribuendo il 50% al proprietario del locale e il 50% ai condomini. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere se tale regola si applichi anche quando il locale sottostante non fa parte del condominio ma la sua copertura funge da accesso condominiale, ha ritenuto necessaria un'ulteriore discussione in pubblica udienza per approfondire la questione.
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