Un gruppo di medici, iscritti tra il 1995 e il 2000 ai corsi di formazione in medicina generale, ha citato in giudizio lo Stato italiano. I professionisti chiedevano il risarcimento dei danni per aver percepito una borsa di studio medicina generale di importo inferiore rispetto a quella riservata ai medici specializzandi, lamentando anche il mancato adeguamento nel tempo del compenso. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese dei ricorrenti. I giudici hanno chiarito che l'ordinamento comunitario non impone l'equiparazione economica tra i due percorsi formativi, né un obbligo di rivalutazione automatica. I corsi presentano finalità e organizzazioni differenti. Di conseguenza, lo Stato non ha commesso alcun illecito e non deve versare alcun risarcimento.
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