Una Fondazione, che si occupa di sostenere le vittime di reati, ha cercato di costituirsi come parte civile in un processo per omicidio volontario. La Corte d'Assise ha deciso la sua esclusione dalla causa. La Fondazione ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione contro questa esclusione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'esclusione della parte civile non è impugnabile, a meno che non sia 'abnorme', cioè gravemente anomala. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di primo grado non presentasse tale abnormità, basandosi su una valutazione discrezionale della legittimazione della Fondazione.
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