La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i limiti del ricorso per cassazione patteggiamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presunto vizio di motivazione, un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per questa tipologia di sentenze. La Corte ha sottolineato che l'impugnazione è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dalla norma, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »