L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale l'indebita detrazione dell'IVA per acquisti informatici effettuati tramite un fornitore interposto, configurando l'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti all'interno di una frode carosello. L'amministrazione ha fondato la pretesa fiscale su presunzioni gravi e concordanti, tra cui la condivisione degli spazi lavorativi tra acquirente e fornitore, legami familiari diretti tra gli amministratori e la totale assenza di trattative commerciali. La contribuente ha impugnato gli atti contestando la valenza degli indizi, l'efficacia di un'assoluzione penale e la notifica cartacea dell'atto impositivo firmato digitalmente. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la legittimità del recupero dell'IVA evasa e la piena validità della notifica postale dell'atto cartaceo conforme all'originale digitale.
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