Una società di gestione balneare ha versato l'imposta comunale sugli immobili attraverso il ravvedimento operoso per due annualità. In seguito, la società ha presentato istanza per ottenere la restituzione delle somme versate, ritenendo il tributo non dovuto. Di fronte al silenzio dell'ente locale, la contribuente ha iniziato una causa tributaria. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda della società. I giudici hanno stabilito che il rimborso dopo ravvedimento operoso non spetta, poiché la regolarizzazione spontanea è un atto di volontà vincolante, revocabile solo in presenza di un errore essenziale e riconoscibile. Inoltre, nel merito i manufatti balneari su suolo demaniale risultavano pienamente soggetti a imposizione.
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