L'ente pubblico per le case popolari ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva oltre diecimila euro a titolo di TASI per l'anno 2015, negando l'esenzione TASI alloggi sociali. I giudici di merito hanno respinto il ricorso, ritenendo incompatibili le agevolazioni per l'edilizia residenziale pubblica con la disciplina degli alloggi sociali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente gestore, annullando la sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno chiarito che, sebbene nel 2015 la legge statale assoggettasse l'abitazione principale e gli alloggi equiparati al tributo sui servizi indivisibili, i Comuni avevano il potere regolamentare di azzerare l'aliquota o deliberare esenzioni mirate. I giudici del merito dovranno ora verificare se gli immobili dell'ente possiedano i requisiti previsti dal regolamento comunale per beneficiare dello sgravio.
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