Una società concessionaria di automobili riceveva alla fine del 2017 un avviso di accertamento per la tassa rifiuti relativa agli anni 2011 e 2012, con richiesta di maggiori importi per locali operativi non dichiarati. L'azienda impugnava l'atto lamentando vizi di motivazione, l'esenzione per le aree destinate a rifiuti speciali e la decadenza accertamento TARSU per l'anno 2011. La Corte di Cassazione ha stabilito che, se l'occupazione dell'immobile inizia prima del venti gennaio, l'obbligo di dichiarazione scade nello stesso mese e il quinquennio per l'accertamento decorre dall'anno corrente. Di conseguenza, il potere impositivo del Comune per il 2011 era scaduto il 31 dicembre 2016, rendendo tardivo l'atto notificato a dicembre 2017. La Suprema Corte ha annullato la pretesa per il 2011, confermando invece le imposte per il 2012 e respingendo l'esenzione per i rifiuti speciali in mancanza di preventiva denuncia.
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