La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso era basato sulla generica carenza di motivazione riguardo la pena e il diniego di attenuanti, motivi non previsti dalla legge. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per le specifiche ragioni tassativamente elencate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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