L'Imputato, condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti di lieve entità, ha stipulato un concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione per ottenere la rideterminazione della pena. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omessa valutazione di cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo stipulato in secondo grado esaurisce il potere dispositivo delle parti e preclude ogni ulteriore contestazione sui punti oggetto di rinuncia, inclusi quelli rilevabili d'ufficio. L'Imputato è stato condannato alle spese e a quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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