La Corte di Cassazione ha stabilito che la pena detentiva per il reato di violenza sessuale può essere sostituita con lavori di pubblica utilità se viene riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, comma 3, c.p.). La Corte ha respinto il ricorso del Procuratore Generale, il quale sosteneva l'esistenza di un divieto assoluto alla sostituzione della pena per questo tipo di reato. La decisione chiarisce che l'applicazione di tale attenuante rende inoperante il regime ostativo che normalmente preclude l'accesso a pene alternative, consentendo così la pena sostitutiva.
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