Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento. In un caso di reati legati agli stupefacenti, il ricorso patteggiamento è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, relativo all'erronea qualificazione giuridica del fatto, non rientrava nelle ipotesi consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non essendo la qualificazione 'palesemente eccentrica'.
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