Il Debitore propone opposizione contro il precetto di pagamento notificatogli dal Professionista, contestando l'addebito dell'IVA sulle spese legali liquidate in un precedente giudizio. Secondo il Debitore, il Professionista, essendo un ingegnere soggetto IVA, poteva detrarre l'imposta, che quindi non rappresentava un costo reale da rimborsare. Il Giudice di pace e il Tribunale rigettano l'opposizione ritenendo il giudizio non inerente all'attività professionale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Debitore: il giudice ordinario non deve valutare la astratta detraibilità fiscale, ma verificare se in concreto il creditore abbia già detratto l'imposta. Consentire il rimborso di un costo non effettivamente sopportato comporterebbe un ingiusto arricchimento. La sentenza viene cassata con rinvio per accertare la concreta detraibilità IVA sulle spese legali.
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