Un intermediario ha favorito l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre venticinquemila euro, intascando una modesta provvigione. I giudici di merito lo hanno condannato a un anno di reclusione per concorso in frode fiscale, negando l'attenuante comune del danno di speciale tenuità. L'uomo ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il profitto da lui ricavato era minimo e che l'offesa all'Erario risultava contenuta. Nella stessa vicenda, due complici sono stati condannati per la cessione di cocaina all'interno di un bar, contestando la validità dei filmati investigativi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il danno di speciale tenuità non si applica ai reati fiscali: l'evasione non colpisce il patrimonio dello Stato, ma vìola il dovere costituzionale di contribuire alle spese pubbliche.
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