La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, disposta a causa del superamento dei limiti di reddito nell'anno successivo a quello della domanda, ha sempre efficacia retroattiva (ex tunc). Il diritto al beneficio cessa dal momento in cui le condizioni reddituali sono cambiate, non dalla data della comunicazione o del provvedimento di revoca.
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