Una società di servizi e un gruppo di dipendenti hanno affrontato un lungo contenzioso riguardante l'inquadramento professionale e le relative differenze retributive. Dopo una sentenza d'appello che aveva parzialmente accolto le richieste dei lavoratori, entrambe le parti hanno presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale. Tale conciliazione ha portato al deposito di atti formali di rinuncia al ricorso principale e incidentale. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'**estinzione del giudizio**, specificando che in tale ipotesi non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per rigetto o inammissibilità.
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