Una società ha impugnato la vendita di beni mobili nell'ambito di una procedura fallimentare, sostenendo di averli acquistati da un precedente aggiudicatario. Dopo il rigetto nei gradi precedenti per mancanza di prove sulla data certa dei documenti e sul pagamento, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia agli atti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura ha natura sanzionatoria e riguarda solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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