L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza favorevole a una Società di autotrasporti. Nelle more del giudizio, la Società ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, pagando l'unica rata prevista e chiedendo l'estinzione della causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono rimaste a carico di chi le ha anticipate. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'estinzione del processo per definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, e non in caso di estinzione concordata.
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