Una società e il suo socio impugnano alcuni avvisi di accertamento per IVA e altre imposte. Durante il giudizio di Cassazione, i contribuenti aderiscono alla definizione agevolata tramite la rottamazione delle cartelle esattoriali, pagando il dovuto e chiedendo l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. I giudici chiariscono inoltre che, in caso di definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Tale misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, colpisce solo il rigetto o l'inammissibilità originaria del ricorso, e non può essere estesa per analogia ai casi di cessazione della materia del contendere per sanatoria fiscale.
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