L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF nei confronti di una società di ristorazione e dei suoi soci, basandosi su un accertamento analitico-induttivo. Le motivazioni risiedevano nella sistematica antieconomicità della gestione, caratterizzata da perdite costanti per più anni, raddoppio ingiustificato del costo del lavoro, mancata esibizione delle rimanenze e redditi dei soci insufficienti al sostentamento. Mentre la società e un socio hanno aderito alla definizione agevolata estinguendo la loro posizione, gli altri due soci hanno proseguito il giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il loro ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento presuntivo in presenza di un comportamento palesemente contrario ai canoni dell'economia non adeguatamente giustificato dai contribuenti.
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