Una società di autoriparazioni ha impugnato un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva, sostenendo che l'atto fosse nullo perché riproduceva fedelmente il verbale della Guardia di Finanza senza un'autonoma valutazione dell'ufficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità della motivazione per relationem. I giudici hanno chiarito che il rinvio alle conclusioni del verbale non indica una mancanza di istruttoria, ma esprime la condivisione dei risultati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questa tecnica risponde a un'esigenza di semplificazione e non lede il diritto di difesa del contribuente, che conosce già gli elementi contestati. Di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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