Due società stipulavano un contratto preliminare per la cessione di un ramo d'azienda legato a un impianto di carburanti. La promissaria acquirente versava una caparra di centomila euro. In seguito, la venditrice chiedeva il saldo del prezzo mediante decreto ingiuntivo, mentre l'acquirente eccepiva la mancanza delle autorizzazioni amministrative e chiedeva la risoluzione contrattuale. I giudici di merito disponevano il trasferimento dell'azienda subordinandolo al saldo del prezzo. L'acquirente proponeva infine impugnazione davanti alla Suprema Corte. Nelle more del procedimento, la società ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. I giudici di legittimità hanno pertanto dichiarato l'estinzione del processo senza liquidare le spese di lite e senza addebitare il raddoppio del contributo unificato.
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