Una società impugna i lodi arbitrali relativi a contratti di associazione in partecipazione e, dopo la conferma della decisione in secondo grado, approda davanti alla Suprema Corte. Durante il giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo che risolve ogni divergenza. La società formalizza dunque la rinuncia al ricorso per cassazione, prontamente accettata dalle controparti. I giudici prendono atto dell'intesa ed estinguono il procedimento. Questa chiusura concordata comporta la mancata regolazione delle spese di lite tra le parti e risparmia al ricorrente la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Continua »