Una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ha contestato una cartella di pagamento per il recupero dell'IVA e le relative sanzioni tributarie. Il giudice d'appello aveva ritenuto illegittime le sanzioni tributarie e la cartella, ritenendo che la procedura concorsuale bloccasse tali pretese. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, se la violazione è avvenuta prima dell'apertura della procedura, le sanzioni tributarie sono pienamente applicabili e costituiscono crediti concorsuali. Inoltre, l'emissione della cartella tramite iscrizione a ruolo straordinario è legittima, poiché serve all'Amministrazione Finanziaria per formalizzare la richiesta di ammissione al passivo, anche in assenza di azioni esecutive dirette. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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