Il caso del bookmaker estero e le scommesse in Italia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un bookmaker con sede a Malta. L’ufficio ha contestato il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2011. L’operatore estero raccoglieva le giocate sul territorio italiano attraverso un centro trasmissione dati locale. Questo intermediario operava per conto della società straniera senza una concessione statale.
La società maltese ha impugnato l’atto impositivo davanti ai giudici tributari. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale hanno respinto il ricorso. I giudici di merito hanno stabilito che l’imposta è dovuta anche dai soggetti esteri che operano al di fuori del sistema delle concessioni pubbliche. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
Il funzionamento dell’imposta unica sulle scommesse
La tassa sui giochi e sulle scommesse non colpisce la singola giocata in sé. Il tributo colpisce la prestazione del servizio di gioco offerto al consumatore. Lo Stato italiano applica il prelievo fiscale su tutte le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio nazionale. Questo principio vale per motivi di parità di trattamento e per garantire il controllo pubblico sul gioco d’azzardo.
La legge italiana prevede che il tributo sia dovuto da chiunque gestisca le scommesse. Questo obbligo sussiste anche in assenza di una concessione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il bookmaker estero e l’intermediario italiano rispondono insieme del pagamento. Si tratta di un vincolo di solidarietà paritetica tra i due soggetti.
La solidarietà tra bookmaker e intermediario locale
La Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di questa tassazione. Il giudice delle leggi ha confermato che sia il bookmaker sia la ricevitoria partecipano all’organizzazione del gioco. L’intermediario locale non assume il rischio della scommessa ma gestisce i locali, trasmette le giocate e paga le vincite. Questa attività materiale costituisce il presupposto per l’applicazione del tributo.
Per gli anni precedenti al 2011, la Corte Costituzionale ha escluso la responsabilità delle ricevitorie. In quel periodo storico i contratti erano già conclusi e le provvigioni erano fisse. Le ricevitorie non potevano quindi trasferire il costo della tassa sul bookmaker estero. Per l’anno 2011 e per gli anni successivi, invece, la responsabilità solidale è pienamente valida. Le parti potevano rinegoziare i loro accordi economici alla luce della nuova legge.
Le motivazioni della sentenza sull’imposta unica sulle scommesse
I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto tutti i motivi di ricorso presentati dalla società estera. La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligazione del bookmaker privo di concessione non dipende da quella della ricevitoria. La responsabilità dell’operatore straniero resta ferma anche se l’intermediario locale non viene sanzionato. Entrambi i soggetti svolgono una parte essenziale dell’attività gestoria sul territorio italiano.
La Cassazione ha inoltre escluso la violazione del diritto dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia Europea ha già stabilito che la tassa si applica a tutti gli operatori senza discriminazioni basate sulla sede legale. Infine, la Corte ha negato l’applicazione dell’esimente per incertezza della legge. A partire dal 2011, il quadro normativo era ormai chiaro e definito per tutti gli operatori del settore.
Le conclusioni sul caso dell’imposta unica sulle scommesse
La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della società maltese. Il bookmaker estero deve pagare l’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2011. La decisione conferma la legittimità della pretesa fiscale dello Stato italiano sugli operatori esteri non autorizzati. La raccolta di scommesse in Italia genera sempre l’obbligo di pagare le tasse nazionali.
I giudici hanno deciso di compensare le spese del giudizio tra le parti. Questa scelta deriva dal fatto che la giurisprudenza si è consolidata solo dopo la presentazione del ricorso. La società ricorrente deve comunque versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso.
Il bookmaker estero senza concessione deve pagare le tasse in Italia?
Sì, l’operatore straniero che raccoglie scommesse sul territorio italiano è tenuto al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse anche se è privo di concessione statale.
Chi risponde del pagamento dell’imposta sulle scommesse estere?
Il bookmaker estero e l’intermediario locale che gestisce la raccolta delle scommesse in Italia sono obbligati in solido al pagamento del tributo.
Si applica l’esimente per incertezza della legge per le scommesse del 2011?
No, per l’anno d’imposta 2011 il quadro normativo era ormai chiaro grazie alla legge interpretativa del 2010, escludendo quindi l’esimente per incertezza della norma.